Cassazione sez. VI-2 14 giugno 2012 n. 9765 in punto di ripartizione delle spese di manutenzione dei condotti fognari verticali

I condotti fognari sono considerati dalla legge parti comuni dell'edificio e, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, sono oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, con esclusione dei soli raccordi di collegamento e delle tubazioni orizzontali che, diramandosi da detta condotta condominiale di scarico, servono i singoli appartamenti di proprietà esclusiva (Cass. n. 583 del 2001).

Nel caso in esame, a causa di alcune infiltrazioni all'interno di un locale interrato in un condominio minimo (composto da due proprietari) nasce una lite condominiale

Sostiene l’attore che, non risultando alcun titolo contrario, trattandosi della riparazione di un condotto che, partendo dal pavimento del secondo piano dell'edificio attraversa con andamento verticale gli altri due piani, vale la presunzione ex art. 1117, comma terzo, c.c. (secondo cui le fognature ed i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio) e per la ripartizione delle spese, di conseguenza, opera il regime di cui all'art. 1123 cod. civ.

L'attore chiede quindi il rimborso del 50% (circa) delle spese da lui anticipate

Di avviso contrario il convenuto, secondo cui i costi sostenuti per le opere di riparazione avrebbero dovuto essere ripartite tra i vari comproprietari facendo affidamento sulle tabelle millesimali.

Il giudice di merito, sia in primo che in secondo grado, ritengono corretto  il metodo di ripartizione delle spese suggerito dall’attore, in quanto, prima di chiedere la ripartizione in base ai valori millesimali, il convenuto avrebbe dovuto farsi carico di chiedere la nomina di un tecnico abilitato a cui affidare la redazione delle tabelle mancanti.

La decisione viene confermata in Cassazione.

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