Cassazione, sezione VI/3, Ordinanza 23 ottobre 2012, n. 18171: sì alla competenza alternativa per contratti conclusi fuori dai locali commerciali

La Corte di Cassazione, sezione VI/3, con ordinanza 23 ottobre 2012, n. 18171, si pronunzia sulla competenza territoriale dei tribunali in relazione alle controversie sorte a seguito della stipula di contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali, in particolare quei contratti che riguardano strumenti finanziari come i conti correnti.

In accoglimento del ricorso, la Corte di legitttimità ribadisce:

- che, per le controversie concernenti, come nella specie, contratti negoziati fuori dei locali commerciali relativi a strumenti finanziari, la competenza territoriale è determinata ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 63, giacchè l'art. 46 esclude l'applicabilità ai medesimi delle (sole) norme di cui alla sezione 1 del Capo 1 del Titolo 3 della Parte 3 del Codice del consumo, e non anche di quelle di cui alla sezione 3, cui esso accede;

- che, pertanto, il  consumatore  può adire un giudice diverso da quello del foro del  consumatore  D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 63, competente per territorio giusta uno dei criteri posti agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., senza che, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dal professionista ovvero d'ufficio, tale giudice possa dichiarare la propria incompetenza anche a svantaggio, e cioè in pregiudizio dell'interesse, del  consumatore (sul punto vedi, da ultimo, Cass. 16/4/2012, n. 5976).

La Corte richiama nella parte un suo precedente (sentenza  n.9314 del 2008) in cui si affermava che la parte favorita, il consumatore, potesse rivolgersi sia al giudice indicato nel contratto sia a quello competente territorialmente in base alle norme ordinarie, mentre controparte potesse promuovere le controversie solo dinnanzi all'organo giudicante indicato nel contratto.

 

 

Cassazione VI/3, Ordinanza 23 ottobre 2012, n. 18171

Svolgimento del processo

I sigg.ri … ed altri propongono istanza di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria, avverso l'ordinanza del 28/11/2011 emessa dal G.I. del Tribunale di Milano di accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza territoriale per dedotta violazione del foro del consumatore, con conseguente declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore di quella dei "tribunali dei luoghi di residenza degli attori risultanti, per ciascuno di essi, dall'atto di citazione". Nell'impugnata decisione, fondata sulla ravvisata inderogabilità nel caso del foro del  consumatore  ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 63 (c.d. Codice del consumo), si argomenta dalla considerazione che trattasi nella specie di contratti collegati di acquisto e negoziazione di strumenti finanziari e di conto corrente bancario dagli odierni ricorrenti stipulati con la Banca Network Investimenti s.p.a., entrambi negoziati fuori dei locali commerciali, decisivo rilievo assegnandosi alla clausola (g8), specificamente sottoscritta, di deroga della competenza territoriale recata dal contratto di c/c..

Resiste con controricorso la società Banca Network Investimenti s.p.a., che ha presentato anche memoria. Con requisitoria scritta il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Va preliminarmente rigettata l'eccezione pregiudiziale dalla controricorrente sollevata nella memoria ex art. 380 ter c.p.c. di "improseguibilità" del giudizio per perdita della capacità di stare in giudizio D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 83, comma 3, (c.d. T.U.B.) all'esito della sottoposizione a procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Risponde ad orientamento consolidato nella giurisprudenza di cassazione che nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso di ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (cfr., da ultimo, Cass., 31/5/2012, n. 8685; Cass., 13/10/2010, n. 21153); ne consegue che, una volta instaurato come nella specie il contraddittorio con la notifica del ricorso, la sottoposizione del controricorrente alla procedura della liquidazione coatta amministrativa ex art. D.Lgs. n. 385 del 1993 (c.d. T.U.B.) non determina l'interruzione del giudizio.

Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 63, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si dolgono che il giudice abbia erroneamente fatto luogo ad una stretta interpretazione letterale anzichè funzionale della norma di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 63, a tale stregua pervenendo ad un risultato inammissibilmente in contrasto con l'interesse del  consumatore  che la disciplina in argomento è viceversa volta a privilegiare.

Con il secondo motivo denunzìano violazione e falsa applicazione dell'art. 29 c.p.c., D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, art. 38 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si dolgono che il giudice abbia fatto luogo ad una stretta interpretazione letterale anzichè funzionale della norma di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 63, a tale stregua pervenendo ad un risultato inammissibilmente in contrasto con l'interesse del  consumatore  che la disciplina in argomento è viceversa volta a privilegiare. Si dolgono che il giudice abbia erroneamente ritenuto nel caso applicabile il D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 63, laddove l'art. 46 ne esclude espressamente l'applicabilità ai contratti relativi a strumenti finanziari, sicchè la questione sulla derogabilità del foro del  consumatore  deve ritenersi superata, giacchè il presente giudizio ha incontrovertibilmente ad oggetto, per l'appunto, strumenti finanziari, ed in particolare le obbligazioni emesse dalla Viatel Inc.. "Per mero scopo tuzioristico", lamentano dovere in ogni caso trovare tutt'al più applicazione il principio affermato da Cass. n. 9314 del 2008 secondo cui "la parte favorita ha facoltà di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, mentre l'altra parte è obbligata a promuovere eventuali controversie dinanzi al giudice indicato nel contratto".

I motivi possono congiuntamente esaminarsi, in quanto connessi. Il ricorso è fondato nei limiti e termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha in casi analoghi già avuto modo di affermare, per le controversie concernenti come nella specie contratti negoziati fuori dei locali commerciali relativi a strumenti finanziari la competenza territoriale è determinata ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 63, giacchè l'art. 46 esclude l'applicabilità ai medesimi delle (sole) norme di cui alla sezione 1 del Capo 1 del Titolo 3 della Parte 3 del Codice del consumo, e non anche di quelle di cui alla sezione 3, cui esso accede. Ne consegue che il  consumatore  può adire un giudice diverso da quello del foro del  consumatore  D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 63, competente per territorio giusta uno dei criteri posti agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., senza che, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dal professionista ovvero d'ufficio, tale giudice possa dichiarare la propria incompetenza anche a svantaggio, e cioè in pregiudizio dell'interesse, del  consumatore (v., da ultimo, Cass. 16/4/2012, n. 5976). In accoglimento del ricorso andrà pertanto dichiarata la competenza per territorio nel caso del Tribunale di Milano.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Milano. Condanna l'intimata società Banca …. s.p.a. al pagamento delle spese del procedimento di regolamento, che liquida in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge.

 

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