CGUE sentenza 529 dell'8 maggio 2013, C-529/11: ai sensi dell'articolo 12 reg.1612/68 del Consiglio, a quali condizioni può essere concesso il permesso di soggiorno alla madre extracomunitaria di uno studente maggiorenne?

La Corte giustizia UE, sez. II, con sentenza  08 maggio 2013, n. 529, interpretando pregiudizialmente l’art.12 del regolamento CE 1612/68 - relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, alla luce della direttiva 2004/38/CE – ha individuato le condizioni alle quali il genitore di un figlio di età superiore a 21 anni, che abbia acceduto all'istruzione sul fondamento dell'articolo 12 del regolamento n. 1612/68, possa continuare a godere di un diritto derivato di soggiorno in base allo stesso articolo.

I fatti

Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il Secretary of State for the Home Department (Regno Unito) e due cittadini di nazionalità nigeriana, madre e figlio - titolari di un permesso di soggiorno nel Regno Unito in qualità, rispettivamente, “di coniuge di un cittadino di uno Stato membro avente un'occupazione nel territorio di un altro Stato membro e di discendente di età inferiore ai 21 anni o a carico” – i quali, successivamente alla scadenza dei rispettivi titoli facevano richiesta di un permesso di soggiorno permanente alla luce dell’art. 12 del regolamento CE 1612/68. In particolare, la madre sosteneva di averne diritto in quanto “genitore affidatario” del figlio, il quale, ancorchè maggiorenne, stava proseguendo i suoi corsi di studi, avendo vinto di una borsa di dottorato all’università di Edimburgo. Nelle more del giudizio, pendente dinnanzi al giudici d’Oltremanica, la vicenda appare complicarsi ulteriormente a causa del divorzio della ricorrente dal marito, cittadino dell’Unione Europea.

Le questioni pregiudiziali

La Corte di Lussemburgo, chiarisce i dubbi del giudice inglese “sulle condizioni che deve soddisfare il genitore di un figlio di età superiore a 21 anni, che abbia acceduto all'istruzione sul fondamento dell'articolo 12 del regolamento n. 1612/68, per poter continuare a godere di un diritto derivato di soggiorno in base allo stesso articolo” osservando che:

-   il compimento della maggiore età non incide direttamente sui diritti conferiti al figlio dall'articolo 12 del regolamento n. 1612/68, in quanto, il fine di tale norma è esclusivamente quello di garantire il diritto di soggiorno sino a che il figlio non abbia terminato gli studi, anche superiori;

-     il diritto derivato di soggiorno del genitore di risiedere nello Stato membro ospitante per il periodo della frequenza scolastica dei figli permane anche oltre la maggiore età qualora  il figlio continui a necessitare della presenza e delle cure del genitore per poter proseguire e terminare i propri studi. (v. sentenza del 23 febbraio 2010, Ibrahim e Secretary of State for the Home Department, C-310/08, Racc. pag. I-1065, punto 30);

-    spetta al giudice nazionale, pertanto, accertare tale situazione di fatto, tenendo conto di circostanze e indizi che possano fare emergere una reale necessità (es. l'età del figlio, la residenza presso l'abitazione familiare o il bisogno di un sostegno genitoriale sul piano finanziario o affettivo per proseguire e terminare gli studi.)

-    al fine di constatare l’esistenza di un tale diritto, da ultimo, risulta tuttavia irrilevante la circostanza che uno solo dei coniugi sia cittadino dell’Unione e che i coniugi abbiano, medio tempore, divorziato.

La Corte risponde pertanto alla prima questione dichiarando che “il genitore di un figlio che abbia raggiunto la maggiore età e che abbia esercitato il diritto di accesso all'istruzione sul fondamento dell'articolo 12 del regolamento n. 1612/68 può continuare a godere di un diritto derivato di soggiorno ai sensi di questo stesso articolo qualora la sua presenza e le sue cure permangano necessarie a tale figlio per consentirgli di proseguire e terminare i suoi studi, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare tenendo conto di tutte le circostanze della controversia di cui è investito.”

La CGUE infine chiarisce che ai fini dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, ai sensi della direttiva 2004/38, da parte dei familiari di un cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (sul solo fondamento dell'articolo 12 del regolamento n. 1612/68) possono essere presi in considerazione unicamente i periodi di soggiorno che soddisfano le condizioni stabilite da tale direttiva. Ne consegue che la circostanza che il familiare di un cittadino dell'Unione non avente la cittadinanza di uno Stato membro abbia soggiornato in uno Stato membro sul solo fondamento dell'articolo 12 del regolamento n. 1612/68 non può pertanto incidere in alcun modo sull'acquisizione del diritto di soggiorno permanente ai sensi della direttiva 2004/38.

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