licenziamento per giustificato motivo oggettivo: i primi chiarimenti sulla procedura dal Ministero del lavoro - circolare n. 3 del 16 gennaio 2013

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare 16 gennaio 2013 n. 3, fornisce i primi chiarimenti operativi circa la procedura obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, prevista dall’art. 7 della Legge n. 604/1966, come riformulato dalla Legge n. 92/2012, c.d. Riforma del Lavoro.

La circolare contiene le modalità procedurali in capo alle DTL ed alle parti, e cioè al datore di lavoro e lavoratore, in merito ai tempi, alle fasi previste ed alle modalità di soluzione della controversia, anche non espulsive.

 

Per leggere la circolare 16 gennaio 2013 n. 3

 

stampa

pubblica su facebook

Torna indietro

Altri articoli

Corte costituzionale 23 luglio 2013 n. 2313 accoglie il ricorso Fiom contro Fiat: l'articolo 19 dello Stato dei lavoratori lede il pluralismo sindacale

Cassazione 9 luglio 2013 n. 1697 - legittimo licenziare la segretaria per motivi economici ed utilizzare in sua vece i praticanti dello Studio?

Cass. 4 luglio 2013 n°16735 sul diritto all'indennità per ferie non godute

Cass. 7 giugno 2013 n. 14468: il datore di lavoro, che conosce o dovrebbe conoscere la situazione di rischio del dipendente per una precedente patologia, è responsabile in difetto di prova di adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza

Cassazione 13 giugno 2013, n. 14880 - necessaria contestazione previa per la sanzione disciplinare

Cass. 11 giugno 2013 n.14643 - illegittimo il licenziamento per o scavalcamento del periodo di comporto nel caso in cui la causa del superamento sia l'ansia da mobbing del lavoratore

Cass. 20 maggio 2013 n. 12232 - non determina il licenziamento in tronco la minaccia sul posto di lavoro

Cassazione 14 marzo 2013 n. 6501 - E' illegittimo il licenziamento del lavoratore che denunci presunti illeciti commessi dalla propria azienda

Cass. 6 marzo 2013 n. 5546 si pronuncia in tema di collocamento obbligatorio

Cass. 11 febbraio 2013 n. 3179 - Non è licenziabile il lavoratore che si assenta per poche ore, senza preventiva autorizzazione, se ciò non nuoce alla regolare attività aziendale