Come addebitare le spese condominiali nel caso di compravendita di un'unità immobiliare? - Cassazione 3 dicembre 2010 n. 24654.

La Cassazione, con sentenza 3 dicembre 2010 n°24654, rimette in discussione la posizione della giurisprudenza in tema di addebito delle spese condominiali nel caso di compravendita di un’unità immobiliare.

Secondo la gli ermellini la risposta cambia in relazione alla spesa alla quale il condomino deve contribuire.

Può trattarsi:

a) di spesa necessaria alla manutenzione ordinaria, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell'edificio o alla prestazione di servizi nell'interesse comune;

b) di spesa attinente a lavori che comportino una innovazione o che, seppure diretti alla migliore utilizzazione delle cose comuni od imposti da una nuova normativa, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere rilevante, superiore a quello inerente alla manutenzione ordinaria dell'edificio, lavori di c.d. straordinaria  manutenzione

Nel primo caso (punto a)

la nascita dell'obbligazione coincide con il compimento effettivo dell'attività gestionale mirante alla manutenzione, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell'edificio o alla prestazione di servizi nell'interesse comune.

L'obbligo insorge, ex lege, non appena si compia l'intervento nel nome di un'esigenza collettiva apprezzata dall'organo - l'amministratore - nelle cui attribuzioni rientra "erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni" (art. 1130 c.c., n. 3).

Sebbene queste spese siano normalmente precedute dal preventivo annuale approvato dall'assemblea, la loro erogazione effettiva non è mera esecuzione della delibera assembleare: sia perchè per le attività comprese nell'ordinaria gestione condominiale l'appostazione di una somma nel bilancio preventivo ha la mera finalità di convalidare la congruità delle spese che il condominio prevede di dovere sostenere; sia perchè, come si ricava dall'art. 1135 cod. civ., u.c. l'amministratore - almeno in caso di urgenza (come ritiene Cass., Sez. 2^, 18 maggio 1994, n. 4831) o anche al di là di questa ipotesi (secondo l'orientamento seguito da Cass., Sez. 2^, 18 agosto 1986, n. 5068) - deve e può predisporre gli atti e le opere di manutenzione e di esercizio dei servizi comuni anche quando quel preventivo non vi sia e l'assemblea non si sia pronunciata. In questo senso è orientata la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2^, 21 maggio 1964, n. 1251), quando, da un lato, precisa che "l'obbligo del condomino di pagare al condominio i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni o per l'esercizio dei servizi comuni ... deriva dalla gestione stessa dell'amministratore", e, dall'altro, esclude che possa riconoscersi, in tal caso, valore di titolo esecutivo alla delibera assembleare di approvazione, la quale "ha valore non costitutivo ma meramente dichiarativo".

Diverso è il secondo caso (sub b).

Per le opere di manutenzione straordinaria e per le innovazioni, le quali debbono essere preventivamente determinate dall'assemblea nella loro quantità e qualità e nell'importo degli oneri che ne conseguono, la delibera condominiale che dispone l'esecuzione degli interventi assume valore costitutivo della relativa obbligazione in capo a ciascun condomino.

In tal caso, l'obbligo di contribuire alle spese discende, non dall'esercizio della funzione amministrativa rimessa all'amministratore nel quadro delle appostazioni di somme contenute nel bilancio preventivo, ma, direttamente, dalla delibera dell'assemblea.

Ciò si ricava da una pluralità di indici normativi: - dall'art. 1104 cod. civ., dettato in materia di comunione ordinaria tale disposizione - imponendo a ciascun partecipante di "contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla, maggioranza" - fa discendere, in taluni casi (allorchè la spesa importi innovazioni o sia determinata da esigenze di miglior godimento), l'obbligo di contribuzione da una volontà collegiale; - dall'art. 1121 c.c., comma 2, che consente innovazioni gravose o voluttuarie insuscettibili di utilizzazione separata quando se ne assumano la spesa i condomini che, costituendo maggioranza, hanno voluto o accettato l'innovazione: in tal caso, appunto, dovrà sobbarcarsene la spesa "la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata", mentre ne sarà esente colui che non ne ha deliberato (e quindi voluto) la realizzazione; - dall'art. 1123 cod. civ., il quale, nel disciplinare la misura del contributo dei condomini, prevede, accanto alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio e per la prestazione dei servizi nell'interesse comune , quelle per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.

Da tanto deriva che, in caso di vendita di un'unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell'assemblea, sicchè, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto a rivalersi, nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ.

Nota bene: - detta impostazione, secondo la sentenza in esame, trova applicazione quando le parti contraenti non abbiano disciplinato autonomamente i loro rapporti per gli aspetti concernenti le spese condominiali e comunque resta salva, in virtù del contenuto dell’art. 63 disp. att. c.c., la possibilità per l’amministratore del condominio di agire sempre contro l’acquirente.  In sostanza la questione rileva solamente nei rapporti tra cedente e cessionario e non anche in quelli con la compagine condominiale.

  per leggere il testo integrale del provvedimento clica qui

stampa

pubblica su facebook

Torna indietro

Altri articoli

La legittimazione passiva, nell'azione per il recupero delle quote condominiali, spetta soltanto al vero proprietario dell'unità immobiliare - Cassazione civile, II Sezione, 11 luglio 2011 n. 15203

La legittimazione passiva, nell'azione per il recupero delle quote condominiali, spetta soltanto al vero proprietario dell'unità immobiliare - Cassazione civile, II Sezione 12 luglio 2011 n. 15296

1126 c.c. - ripartizione delle spese nel caso di infiltrazioni provenienti da terrazzo a livello - Cass. 27 giugno 2011 n.14196

In assenza di un balcone aggettante al piano soprastante non è consentita la realizzazione di una veranda - Cass. sez. II 11 luglio 2011 n. 15186

Si al dermatologo in condominio, non ostante il divieto di cura di di cura malattie infettive o contagiose, previsto dal contrattuale regolamento di condominio - Cassazione Sezione II 30 giugno 2011 n. 14460

Sussiste il diritto ad installare le antenne paraboliche sul tetto condominiale? -

Sussiste il diritto ad installare le antenne paraboliche sul tetto condominiale? - Tribunale di Varese 25 febbraio 2011

La competenza per valore in materia condominiale e di obbligazioni patrimoniali derivanti da delibere assembleari - Cassazione, sezione sesta, ordinanza 20 giugno 2011, n. 13552

Niente limiti alla legittimazione passiva dell'amministratore di Condominio - Cassazione, II Sezione, 7 giugno 2011 n. 12310

condominio: obbligazioni solidali tra condomini? Corte di Appello di Roma 23 giugno 2010 n. 2729