Come ripartire le spese di manutenzione del cortile condominiale, con sottostante autorimessa - Cassazione, sez. II Civile, 16 febbraio 2012 n. 2243

La Corte di Cassazione, sez. II Civile, con sentenza 16 febbraio 2012 n. 2243 ritorna sul tema della ripartizione delle spese di manutenzione del cortile condominiale affermando che il criterio da adottare per la ripartizione dei costi manutentivi sarebbe quello della proporzionalità tra spese ed uso o, ancor più esattamente, tra spese ed utilità arrecata.

Cioè a dire il criterio di ripartizione varia in funzione dei lavori da eseguire:

a) nel caso in cui le opere deliberate consistano nella manutenzione o riparazione della pavimentazione, i costi devono essere ripartiti tra tutti i condomini, in misura proporzionale ai millesimi posseduti da ciascuno di essi, in quanto il cortile assolve, in via principale, alla funzione di dare aria e luce al condominio;

b)  viceversa, nell'ipotesi di interventi più massicci, che comportino l'esecuzione di lavori a carico della struttura sottostante – ovvero del solaio di copertura e della relativa impermeabilizzazione – i relativi costi vanno ripartiti in due quote, di cui la prima, da attribuire a tutti i condomini e la seconda, da porre esclusivamente a carico dei proprietari dei locali posti a piano interrato in applicazione analogica dell'art. 1125 cod. civ.

Detto articolo stabilisce che le spese per la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, mentre accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi con l'uso esclusivo della stessa determina la necessità della inerente manutenzione e pone a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

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