Condannato penalmente per violazione degli obblighi di assistenza il padre che rifiuta di mantenere i figli perché decaduto dalla potestà genitoriale - Cassazione pen, Sez. VI, 12 novembre 2009, n. 43288

 

La pronuncia della decadenza dalla potestà genitoriale non altera i doveri di assistenza del genitore decaduto, penalmente sanzionati; tale provvedimento non incide sulla responsabilità penale e, pertanto, non preclude la commissione del reato di cui all'art. 570, commi primo e secondo, c.p. e non ne fa venire meno la permanenza.
Per tale ragione la Cassazione, con sentenza 12 novembre 2009, n. 43288 ha confermato la condanna di un padre a sei mesi di carcere e quattrocento euro di multa, per violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Senza successo l’imputato ha sostenuto davanti ai giudici di legittimità di essere stato esonerato dai suoi obblighi di mantenimento e, quindi, dalla sanzione penale per effetto dell’irrogazione della sanzione civile della decadenza dalla potestà.
Proprio in riferimento a quest’ultimo provvedimento, la Suprema corte ha sottolineato che lo stesso non incide sulla responsabilità penale e, pertanto, non preclude la commissione del reato di cui all’articolo 570 c.p.

 

 

 

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