condominio: obbligazioni solidali tra condomini? Corte di Appello di Roma 23 giugno 2010 n. 2729

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 23/06/2010 n. 2729 in tema obbligazioni condominiali, ha sostenuto la legittimità della solidarietà passiva di tutti i condomini nei confronti delle obbligazioni contratte dal rappresentante del condominio: l'amministratore.

Secondo la Corte “se l’oggetto dell’obbligazione è una prestazione avente il carattere della indivisibilità, l’adempimento della obbligazione, in considerazione della oggettiva indivisibilità della prestazione, non può essere eseguita, in caso di pluralità di debitori, in parte da un debitore e in parte da un altro debitore: ne consegue che il creditore, nel caso di obbligazione con prestazione indivisibile, può validamente richiedere l’adempimento della intera obbligazione indifferentemente ad uno solo dei debitori, secondo la previsione dell’art. 1317 del codice civile. Come è di tutta evidenza il requisito di indivisibilità della prestazione va relazionato alla natura stessa della prestazione e prescinde dalla pluralità di debitori e non costituisce un requisito per differenziare le obbligazioni solidali (in cui ciascun debitore è tenuto all’intera prestazione) dalle obbligazioni parziarie (in cui ciascun debitore è tenuto alla prestazione per la sua quota).

Va aggiunto che l’art. 1292 c.c. non indica affatto la indivisibilità della prestazione come un requisito della obbligazione solidale, né tanto meno identifica l’obbligazione solidale con la obbligazione indivisibile. L’art. 1292 c.c. identifica l’obbligazione solidale passiva (che è quella che qui interessa) nella esistenza di una pluralità di soggetti debitori tutti tenuti alla medesima prestazione, cioè ad una prestazione comune a tutti i debitori.

Riepilogando, l’obbligazione solidale non si identifica con l’obbligazione indivisibile e la indivisibilità della prestazione non è un requisito della prestazione solidale (art. 1292 c.c.), ma della obbligazione indivisibile (art. 1316 c.c.).

Quando l’obbligazione è divisibile, come ad esempio il pagamento di una somma di denaro, e vi è una pluralità di debitori si possono allora determinare due diverse situazioni relazionate all’adempimento della prestazione:

1) il creditore potrebbe pretendere dai diversi debitori solo la parte di prestazione che ad essi compete (ed è il caso della c.d. obbligazione parziaria prevista dall’art. 1314 c.c.);

2) il creditore potrebbe pretendere da ciascun debitore l’intera prestazione (ed è il caso della obbligazione solidale di cui all’art. 1292 c.c.). Caratteristica della obbligazione solidale rispetto alla obbligazione parziaria è il fatto che il debitore può essere costretto, come efficacemente dice l’art. 1292 c.c. (ciascuno (debitore) può essere costretto all’adempimento per la totalità), a pagare l’intero debito. La regola per stabilire se, nel caso di più debitori, c’è una obbligazione solidale o parziaria è stabilita in modo chiaro e inequivoco dall’art. 1294 c.c.: i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. La solidarietà appare, dunque, essere la regola”.

Nota bene:

Di diverso avviso la Corte di Cassazione, SS.UU., che con la sentenza n. 9148/08, si era così espressa: “la solidarietà passiva richiede non soltanto la pluralità dei debitori e l'identica causa dell'obbligazione, ma anche l'indivisibilità della prestazione comune, in mancanza della quale e in difetto di una espressa disposizione di legge, prevale l'intrinseca parziarietà. Pertanto, considerato che l'obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile trattandosi di somma di danaro e che la solidarietà nel condominio non è contemplata da alcuna disposizione di legge, prevale l'intrinseca parziarietà dell'obbligazione, di talché, conseguita la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, secondo la quota di ciascuno e non per l'intero”.

 

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