Conseguenze delle risposte reticenti o evasive all'interrogatorio formale - Cassazione 31 marzo 2010 n. 7783
La norma dell'art. 232 cod. proc. civ. - secondo cui la mancata presentazione o il rifiuto di rispondere consente al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale - è applicabile anche al caso di dichiarazioni che, per il loro contenuto reticente o evasivo, possono essere equiparate alla mancata risposta.
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