Consiglio di Stato 12 maggio 2012 n°12: Spetta all'AGCOM il potere di irrogare sanzioni nei confronti di una società di telefonia in relazione alla presunta pratica commerciale

Afferma il Considlgio di Stato con sentenza 12 maggio 2012 n°12 che spetta all'AGCOM il potere di irrogare sanzioni nei confronti di una società di telefonia (nel caos in esame, la Telecom Italia s.p.a.) in relazione alla presunta pratica commerciale scorretta consistita nella comunicazione a mezzo sms agli utenti/abbonati delle variazioni dei piani tariffari di abbonamento di telefonia mobile, accompagnata da un avviso sui tre maggiori quotidiani a diffusione nazionale, nonché dalla possibilità di consultazione sul sito internet, cosiddetto "repricing".

E ciò per le seguenti ragioni:

l’intenzione del legislatore, sia nazionale che comunitario, è palesemente quella di ricomprendere a pieno titolo nella disciplina del settore delle comunicazioni elettroniche anche la tutela del consumatore/utente, nell’ambito di una regolamentazione che dai principi scende fino al dettaglio dello specifico comportamento. Le finalità di tutela della concorrenza e di garanzia del pluralismo informativo non possono non affiancarsi alla tutela del consumatore. 
Ai sensi dell’art. 19, comma 3, del Codice del consumo, in caso di contrasto, prevalgono le norme che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette. La norma si iscrive nell’ambito del principio di specialità - principio immanente e di portata generale sul piano sanzionatorio nel nostro ordinamento, come si evince dall’art. 15 del cod. pen. e dall’art. 9 della legge n. 689 del 1981 -, ai sensi del quale non si può fare contemporanea applicazione di due differenti disposizioni normative che disciplinano la stessa fattispecie, ove una delle due disposizioni presenti tutti gli elementi dell’altra e aggiunga un ulteriore elemento di specificità o per aggiunta o per qualificazione.
La disciplina recata dal Codice delle comunicazioni elettroniche e dai provvedimenti attuativi/integrativi adottati da AGCom presenta proprio requisiti di specificità rispetto alla disciplina generale.

Tuttavia, per escludere la possibilità di un residuo campo di intervento dell’Autorità Antitrust occorre anche verificare la esaustività e la completezza della normativa di settore. E il rischio di lacune o deficit di tutela è scongiurato dalle clausole generali contemplate dalla disciplina di settore, clausole che già di per sé consentono comunque di ritenere che non esistano aree non coperte dalla disciplina regolatoria. In particolare, il comma 6 dell’articolo 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche dispone che rimane comunque ferma l’applicazione delle norme e delle disposizioni in materia di tutela del consumatore. Si tratta di un rinvio dinamico ad ogni altra disposizione di tutela del consumatore, volto a garantire la chiusura del sistema e ad escludere a priori il rischio paventato da Antitrust di possibili lacune della tutela stessa.
La necessità di garantire la coerenza logico-sistematica dell’azione repressiva esige che ad essa provveda un’unica autorità, senza distinzioni fondate su una contrapposizione, inaccettabile sul piano pratico prima ancora che su quello teorico, fra una disciplina “ex ante”, affidata alla competenza di una autorità, e una presunta successiva disciplina, affidata ad una altra autorità, la cui competenza si amplierebbe o si restringerebbe a seconda della maggiore o minore estensione della disciplina dettata dall’autorità di settore.
Quindi il riconoscimento del potere sanzionatorio in capo all’AGCom appare soluzione interpretativa più rispettosa del principio costituzionale del “buon andamento” dell’amministrazione, in quanto idonea ad evitare di sottoporre gli operatori a duplici procedimenti per gli stessi fatti, con possibili conclusioni anche differenti tra le due autorità, come in sostanza è avvenuto.

Detta soluzione consente, che si dettino indirizzi univoci al mercato, altrimenti segnati da una situazione di possibile disorientamento, con potenziali ripercussioni sulla stessa efficienza dei servizi nei riguardi degli utenti/consumatori e sui costi che questi ultimi sono chiamati a pagare.

Ciò unitamente alla evidente violazione del principio di proporzionalità che si verrebbe a configurare nel caso di cumulo materiale delle sanzioni da parte di entrambe le autorità.

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