Contratto a prestazioni corrispettive: se le prestazioni sono differite nel tempo una parte non può valersi dell'inadempimento dell'altra - Cass. 4 novembre 2010 n°22464

La vicenda in esame 

Le parti sottoscrivevano un contratto preliminare di compravendita, in data 6 luglio 1988, relativo ad un terreno alienato “nello stato di fatto in cui si trova”. Nel contratto era previsto: - che il prezzo, a corpo, fissato in £. 50.000.000, sarebbe stato corrisposto con le seguenti modalità: -  quanto a £. 30.000.000, a titolo di caparra, contestualmente al preliminare; quanto al saldo, entro il 31 luglio 1988; - che la stipula dell’atto definitivo sarebbe avvenuta entro il 30 giugno 1990, e cioè due anni dopo.
Il promesso acquirente (presumibilmente già immesso nel possesso del bene) scopre che una parte del terreno oggetto del preliminare di compravendita è, di fatto, occupata da un terzo.

Conseguentemente agisce in giudizio (con citazione notificata solo il 16 dicembre 1989, ben oltre i termini fissati per il versamento del saldo convenuto) chiedendo il trasferimento dell’immobile ex art. 2932 cod. civ. (senza versare il saldo prezzo).

Per tutta risposta il promesso venditore, previa diffida ad adempiere, chiede la risoluzione di diritto del contratto preliminare, lamentando l'omissione del versamento del saldo prezzo.

Il Tribunale dà ragione al promesso venditore: - essendo intervenuta una diffida ad adempiere ed essendo inutilmente decorso il termine per l’adempimento, il contratto deve intendersi senz’altro risolto ex 1454 cod. civ..

Di diverso avviso la Corte d’Appello, che accoglie la domanda del promesso acquirente condannandolo a versare, entro trenta giorni, quanto pattuito a titolo di saldo prezzo.
 

Ambedue le parti ricorrono in Cassazione, che - con sentenza 4 novembre 2010 n°22464 evidenzia il punto focale della controversia: - le obbligazioni a carico delle parti non erano contestuali, ma richiedevano un adempimento differito; -  i termini per l’adempimento delle reciproche prestazioni, quindi, non solo non coincidevano (come spesso avviene) ma, al contrario, differivano notevolmente tra loro. Conseguentemente che il promesso acquirente non poteva rifiutare il pagamento del prezzo residuo denunciando l’inadempimento del promesso venditore al trasferimento della proprietà.

nota bene:

- è scritto all’articolo 1460 cod. civ. (eccezione d’inadempimento),  primo comma, che “nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto”;

 - a formulazione linguistica dell'art. 1460 suggerisce la necessità di una contemporaneità tra le prestazioni per l'applicabilità dell'eccezione di inadempimento;

- diverso il caso in esame, dove il promesso acquirente avrebbe dovuto adempiere con notevole anticipo rispetto al promesso venditore.

 

                 Cassazione 4 novembre 2010 n. 22464 :

                                   ...    omissis ....

7. - Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1460, primo comma c.c., nonché omessa o insufficiente motivazione. Si osserva che, essendo previsti termini diversi per l’adempimento del Pigorini e per la Misiti, ai sensi della disposizione codicistica invocata, il primo non avrebbe potuto valersi della eccezione di inadempimento di una obbligazione non ancora scaduta.
8.1. - La censura è fondata.
8.2. - La possibilità di eccepire, nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l’art. 1460, primo comma, espressamente attribuisce a ciascuno dei contraenti nei contratti a prestazioni corrispettive, al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto, l’inadempimento o l’imperfetto adempimento dell’obbligazione assunta da controparte trova un limite nella ipotesi in cui siano stabiliti termini diversi per l’adempimento in relazione ai diversi contraenti.
Nella specie, il Pigorini avrebbe dovuto saldare il residuo prezzo entro il 31 luglio 1988, e la Misiti avrebbe dovuto trasferire l’immobile entro il 30 giugno 1990. Avuto riguardo alla notevole anteriorità del termine posto all’uno rispetto a quello posto all’altra, il primo non avrebbe potuto far valere la eccezione di inadempimento.
9. - Resta assorbito dall’accoglimento del terzo motivo di ricorso l’esame del quarto e del settimo motivo, con il primo dei quali si denuncia la violazione o falsa applicazione del secondo comma dell’art. 1460 cod. civ., che esclude la proponibilità della eccezione di inadempimento nel caso in cui il rifiuto sia contrario alla buona fede, con il secondo la contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, consistente nell’aver ritenuto inadempiente la Misiti e tuttavia tenuto il Pigorini tenuto a versare il prezzo residuo.
                                                                   .....  omissis .....

 

 

 

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