Convivenza more uxorio e diritto all'assegno di mantenimento - Cass.22 gennaio 2010, n. 1096

ll carattere precario del rapporto di convivenza more uxorio consente di considerare gli eventuali benefici economici che ne derivino idonei ad incidere unicamente sulla misura dell’assegno di mantenimento, in quanto - proprio in considerazione di detta precarietà - tale rapporto è destinato ad influire solo su quella parte dell’assegno volto ad assicurare quelle condizioni minime di autonomia giuridicamente garantite, che l’art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare finché l’avente diritto non contragga un nuovo matrimonio. Né la nascita di un figlio può considerarsi idonea a mutarne sotto il profilo giuridico la natura, potendo di fatto cementare l’unione ma senza dar luogo all’insorgenza di diritti ed obblighi, in quanto il soggetto economicamente più debole non acquisisce comunque il grado di tutela necessario a giustificare la perdita dei diritti di carattere economico derivanti dal matrimonio.

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