Corte costituzionale 17 luglio 2013, n. 198: manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2495 c.c. e 328 c.p.c. - Succesione dei soci alla società dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese
La Corte, investata del problema delle conseguenze, sul piano processuale, dell’estinzione diuna società in accomandia semplice, per effetto della cancellazione dal registro delle imprese intervenuta in tempo precedente alla proposizione dell’appello, sostiene un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme censurate:
1) se alla cancellazione dal registro delle imprese non corrisponde il venire meno di ogni rapporto giuridico, ha luogo un fenomeno successorio, in virtù del quale le obbligazioni della società si trasferiscono ai soci: - responsabili nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione; - ovvero illimitatamente se erano tali allorché la società era in vita, così come ad essi si trasferiscono (in regime di contitolarità o di comunione indivisa), diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta.
2) la fattispecie deve essere ricondotta nell'ambito di un fenomeno successorio: quando la cancellazione e la conseguente estinzione della società abbiano avuto luogo in pendenza di una causa di cui la società stessa era parte, deve applicarsi la disposizione dell’art. 110 c.p.c.;
3) se, quindi, l’estinzione della società cancellata dal registro interviene in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina quindi un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 ss. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci.
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