Corte d'Appello di Ancona n. 563/2012 - il marito avvocato è tenuto a versare l'assegno di divorzio in favore della moglie professionista che per anni lo ha aiutato nello studio
È tenuto inoltre a mantenere i figli laureati, anche se questi svolgono già un piccolo lavoro.
Il fatto poi che anche il nipotino sia completamente a suo carico è una elargizione del tutto irrilevante ai fini degli assegni.
Così statuisce la Corte d'Appello di Ancona che, con la sentenza n. 563/2012.
Ad avviso della Corte:
- l'ex moglie, ormai avanti con l'età e da sempre impiegata presso lo studio legale del marito non avrebbe potuto inserirsi con facilità nel mercato del lavoro. E al riguardo - ricorda la Corte - l'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti matrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in base al criterio secondo cui, mentre non è necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente), rileva invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche;
- anche le figlie continuano ad avere diritto all’assegno di mantenimento, perché i piccoli lavori svolti non le garantivano lo stesso tenore di vita avuto insieme alla famiglia;
- la moglie conserva il diritto all'assegnazione della casa coniugale, anche se le figlie si recavano nell'abitazione soltanto durante i week end.
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