Corte d'Appello di Ancona n. 563/2012 - il marito avvocato è tenuto a versare l'assegno di divorzio in favore della moglie professionista che per anni lo ha aiutato nello studio

Il marito, titolare di un grosso studio legale, deve versare l'assegno di divorzio in favore della ex moglie, commercialista, che lo ha sempre coadiuvato nell'attività dello studio.

È tenuto inoltre a mantenere i figli laureati, anche se questi svolgono già un piccolo lavoro.

Il fatto poi che anche il nipotino sia completamente a suo carico è una elargizione del tutto irrilevante ai fini degli assegni.

Così statuisce la Corte d'Appello di Ancona che, con la sentenza n. 563/2012.

Ad avviso della Corte:

- l'ex moglie, ormai avanti con l'età e da sempre impiegata presso lo studio legale del marito non avrebbe potuto inserirsi con facilità nel mercato del lavoro. E al riguardo - ricorda la Corte - l'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti matrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in base al criterio secondo cui, mentre non è necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente), rileva invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche;

 - anche le figlie continuano ad avere diritto all’assegno di mantenimento, perché i piccoli lavori svolti non le garantivano lo stesso tenore di vita avuto insieme alla famiglia;

- la moglie conserva il diritto all'assegnazione della casa coniugale, anche se le figlie si recavano nell'abitazione soltanto durante i week end.

stampa

pubblica su facebook

Torna indietro

Altri articoli

Cassazione 30 gennaio 2013 n. 2187 in punto di assegno di mantenimento della moglie e disparità reddituale fra coniugi

Cassazione 31 gennaio 2013 n. 2183 - Se il matrimonio è divenuto intollerabile, la separazione è un diritto, anche dopo 50 anni di matrimonio

Cassazione 31 gennaio 2013 n. 2313 - il padre rimborsa la spesa per il corso di pallavolo del figlio solo se previamente concordata

Cass. 31 gennaio 2013 n. 2313 e la funzione dell'assegno di divorzio - sulla quantificazione dell'assegno divorzile incide il divario reddituali fra coniugi

La Corte Europea dei diritti dell'uomo condannata l'Italia perché non garantisce il diritto di visita di un padre al figlio - ARRÊT STRASBOURG 29 gennaio 2013

Il Ministero dell'interno ha emanato la circolare n. 33/2012 sul tema del riconoscimento dei figli naturali, in ordine ai contenuti della Legge 10 dicembre 2012, n. 219

La prolungata convivenza dei coniugi rappresenta una condizione ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza canonica? Cass. 14 gennaio 2013 n. 712 rimette la decisione sul punto alle Sezioni Unite

Cass. Cassazione,3 gennaio 2013 n.40 - il divorzio può essere pronunciato anche nel caso in cui il giudizio di separazione non sia stato ancora definito?

Commissione Tributaria del Lazio 19 novembre 2012 n. 528/01/12: non è imponibile l'assegno una tantum corrisposto dall'ex coniuge in sede di divorzio

Cass. 4 dicembre 2012 n. 21660 - No all'addebito se i coniugi sono già in crisi.