Corte d'appello di Roma - Ordinanza 25 gennaio 2013 - L'oggetto dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. deve essere necessariamente coincidente al contenuto della sentenza?

La terza sezione civile della Corte d’Appello di Roma, con ordinanza 25 gennaio 2013, in punto di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. afferma che la mancanza di «ragionevole probabilità» di accoglimento dell’appello equivale alla palese infondatezza dello stesso e tale apprezzamento non può derivare da una cognizione sommaria (e quindi né da una delibazione sul fumus boni iuris, né da una cognizione parziale, analoga a quella connotante i provvedimenti sommari, né infine da una cognizione informale, quale quella del capo aperto dall’art. 702 bis c.p.c.). Infatti, ad avviso della Corte Capitolina la cognizione sommaria è incompatibile con la struttura stessa del giudizio d’appello, il quale deve ontologicamente essere a cognizione piena sia se attinente a motivi di diritto, sia se relativo a ragioni di fatto (stanti le rigide preclusioni a nuove allegazioni e produzioni, salvi i rari casi nei quali si ravvisi la necessità di un supplemento d’istruttoria).

Quindi il contenuto decisorio dell’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere identico a quello di una sentenza di rigetto, anche se le forme della prima risultano semplificate. In tal senso deporrebbe anche il meccanismo della cd «doppia conforme», che impedisce (sia per le ordinanze in oggetto che per le sentenze d’appello) la proposizione di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. quando la pronuncia sia fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata.

Tuttavia

il testo letterale dell’art. 348 bis c.p.c «fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta» e dell'art. 348 ter c.p.c., secondo cui l'inammissibilità debba essere dichiarata «con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi» sembrerebbe invece imporre alla Corte un vero e proprio esame prognostico in ordine alla futura possibilità di accoglimento del gravame diretto a sanzionare l'abuso del processo. 

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