Corte di appello di Bologna 15 ottobre 2013 - ancora inammissibile un appello ex art. 348 bis c.p.c. in difetto di ragionevole possibilità di accoglimento dell'impugnazione
Corte di appello di Bologna 15 ottobre 2013 dichiara inammissibile un appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in difetto di ragionevole possibilità di accoglimento dell'impugnazione (dopo aver rilevato l'inammissibilità delle prove testimoniali richieste).
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
O R D I N A N Z A
In punto a: "appello avverso sentenza Tribunale di Bologna n. .../2012: responsabilità risarcitoria da inadempimento contrattuale"
Ritenuto che sussistano le condizioni per una pronuncia di inammissibilità ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., non avendo l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, in quanto,:
a) non vi è alcuna prova documentale in atti in ordine al contestato conferimento di mandato al defunto P. Paolo, titolare dell'impresa individuale Infortunistica ***, di curare gli interessi degli appellanti quali danneggiati dal decesso del congiunto Bylyku Fatbardh a seguito di sinistro stradale: gli stessi appellanti allegano essersi trattato di un mandato verbale;
b) le istanze istruttorie formulate dagli appellanti al primo Giudice (prove orali a mezzo testimoni) e reiterate in atto d'appello, volte a dimostrare il conferimento di un mandato verbale, non sono ammissibili in ragione della insussistenza delle circostanze che giustificano la deroga al divieto di provare per testimoni la conclusione di un contratto (art. 2721 c.c.) atteso che la natura professionale del mandato pretesamente conferito all'Infortunistica e l'assenza di rapporti di fiducia o di pregressa conoscenza tra gli appellanti ed il titolare dell'Infortunistica non consentono di ritenere verosimile la tesi dell'oralità del conferimento del mandato;
c) le predette istanze istruttorie sono comunque inidonee a dimostrare l'esistenza del mandato di cui si controverte, ciò non potendo desumersi né dall'esecuzione del mandato a favore di altri stretti congiunti del defunto né dal conferimento del mandato alle liti ad un Avvocato cui l'Infortunistica inviava i propri clienti per le pratiche giudiziali, trattandosi, l'una e l'altra, di circostanze compatibili anche con l'assenza di mandato alcuno all'Infortunistica e, quindi, non univoche in nel senso del controverso conferimento.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo (valori medi per fase introduttiva e di studio, in causa di valore indeterminato).
P.Q.M. Dichiara l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 348bis c.p.c.; Dichiara tenuti e condanna gli appellanti alla refusione delle spese processuali nei confronti della parte appellata che liquida in € 2.160,000 oltre iva e cpa come per legge. Si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento del contributo di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, introdotto dalla L. n. 228/2012.
Bologna 15.10.2013
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