Corte di Appello di Firenze 28 febbraio 2013, n. 369 - danni da infiltrazioni e responsabilità del condominio

Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, in base all'art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano imputabili a difetti costruttivi dello stabile. Si tratta di una forma di responsabilità che viene anche qualificata oggettiva, prevista per far fronte alle molteplici fonti di pericolo ravvisabili in particolari situazioni di fatto, determina, sulla base dell'esistenza del solo effettivo nesso causale, la responsabilità del danneggiante per il danno cagionato, rectius, verificatosi, come conseguenza immediata e diretta della propria condotta. L'unica possibilità per liberarsi dalla responsabilità è dimostrare l'assenza del rapporto di causalità tra la condotta e l'evento ovvero provare positivamente il fatto estraneo alla propria sfera di controllo avente impulso causale autonomo: si configura, invece, la responsabilità qualora persista l'incertezza sull'individuazione della causa concreta. 

Ciò premesso la Corte di Appello di Firenze 28 febbraio 2013, n. 369 ha ritenuto il condominio esente da responsabilità in considerazione del fatto che i fenomeni di condensa di cui è causa erano dovuti alla mancanza di isolamento termico della copertura, di idoneo isolamento termico delle pareti nonché alla mancanza di areazione dei locali che, nella loro pregressa destinazione non richiedevano gli stessi accorgimenti di un locale abitato; il che spiega perché non fosse presente né un isolamento termico né l’impermeabilizzazione sulla copertura e se pure la dimensione ridotta della gronda può aver determinato ma solo in concomitanza con eventi eccezionali qualche fenomeno di infiltrazione, la causa principale e determinante viene fatta risalir alla condensa cui sono dovuti il degrado delle condizioni igieniche dei locali e delle finiture interne dell’appartamento. Di qui l'obbligo del condomino a provvedere personalmente o comunque a subire le conseguenze delle infiltrazioni.

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