Corte di appello di Roma, I^ Sezione, Ordinanza 8 febbraio 2013 in ordine all'inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c.

Corte di appello di Roma, I^ Sezione, Ordinanza 8 febbraio 2013: inammissibile ex art. 348 c.p.c. in difetto di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello.

 

Corte di appello di Roma, I^ Sezione, Ordinanza 8 febbraio 2013

oggetto: appello avverso sentenza 15374/2011 del Tribunale dì Roma, pubblicata il 14 luglio 2011, non notificata;

Considerato che l'art 348 bis c.p.c. (applicabile al caso in esame ex art 54, co. II, DL 83/2012, conv. in L. 134/2012, essendo la richiesta di notificazione dell'atto di citazione successiva alla data dell' 11/9/2012) dispone che "Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha ragionevole possibilità di essere accolta";

che la fattispecie in esame non rientra nelle ipotesi escluse dall'applicazione di tale norma (giudizi di appello nei quali è previsto l'intervento obbligatorio del PM, e cause introdotte in primo grado con il rito sommario di cognizione);

che l'art. 348 bis c.p.c. prescrive che la valutazione sull'ammissibilità dell'appello debba essere fatta alla prima udienza, sentite le parti;

che nella specie le parti hanno rassegnato le loro osservazioni anche sulla questione preliminare, come da verbale di udienza;

che i motivi posti a fondamento del gravame non consentono di ritenere la sussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, in quanto: a) la ricostruzione del sinistro stradale non è confortata da validi supporti probatori in merito alla esatta dinamica dei fatti, in assenza di testimoni e di rilievi fotografici; b) la relazione dei Vigili Urbani (cfr. all. 2 fascicolo attoreo di primo grado) - peraltro intervenuti sul luogo dell'incidente allorquando il veicolo era stato rimosso dalla posizione originaria - appare idonea a comprovare unicamente la presenza del terriccio e del brecciolino sulla sede stradale, ma non conforta la versione fornita dagli odierni appellanti circa la dinamica dell'incidente e l'esistenza del nesso di causalità tra la presenza del materiale e la caduta; c) ne' i referti medici in atti (essenzialmente attestanti la distorsione alla caviglia destra occorsa alla ___  e la sottoposizione del coniuge a RX alla spalla), ne' le fatture inerenti i lavori di riparazione della moto possono sopperire alle radicali evidenziate carenze probatorie in merito alla dinamica dell'incidente;

visto l'ari 348 bis c.p.c. P.Q.M. Dichiara l'inammissibilità dell'appello e condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere a Roma Capitale - in persona del Sindaco - le spese legali, che si determinano nella misura di € 930,00 per onorari, oltre accessori di legge.

 

 

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