Corte di Cassazione 2 aprile 2013 n. 7970 - ai fini dell'esonero dell'assegno per il figlio maggiorenne, è necessario che il mancato svolgimento di attività lavorativa dipenda o da inerzia o da ingiustificato rifiuto
Precedenti utili:
Cass. 3 gennaio 2011 n. 18 «l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio (nella specie il figlio aveva 41 anni ) non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore obbligato non dia prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nella concreta condizione di poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Dunque non esclude, in modo automatico, il diritto al mantenimento né l’età della prole maggiorenne» (così Cass. 8 febbraio 2012, n. 1773); «né lo svolgimento di un’attività lavorativa modesta e precaria, tale da non garantirne l'indipendenza economica» (così).
Cass. 407/2007; Cass. 24498/2006 Cass 23596/2006, secondo cui la prova dell'estinzione dell'obbligo, quindi, viene fatta gravare esclusivamente sull'obbligato.
Cass. civ. Sez. VI - 1, Ordinanza 2 aprile 2013, n. 7970
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, la Corte di Appello di Palermo, con decreto in data 9 luglio 2009, conferma il provvedimento di primo grado che aveva elevato l'assegno a carico del marito per la moglie/esonerandolo dal mantenimento della figlia maggiorenne.
Ricorre per cassazione la S..Non ha svolto attività difensiva il P..
Ritiene il Collegio, diversamente da quanto affermato dal Relatore, che il ricorso vada rigettato per manifesta infondatezza.
Secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n 4765 del 2002; n1830 del 2011), ai fini dell'esonero dell'assegno per il figlio maggiorenne, è necessario che il mancato svolgimento di attività lavorativa dipenda da inerzia o da rifiuto ingiustificato.
Il Giudice a quo accoglie la richiesta di esonero dell'assegno per la figlia, con motivazione adeguata e non illogica, facendo riferimento all'età (anni 37) e agli studi da questa effettuati, ipotizzando che essa abbia ricevuto offerte di lavoro, benchè non pienamente rispondenti alle sue aspirazioni e non le abbia accettate. Spettava ovviamente all'odierna ricorrente fornire prova in tal senso.
Nulla sulle spese, non essendosi costituito l'intimato.
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