Annullamento del matrimonio: inutile adire il giudice italiano per ottenere il risarcimento in danno del Giudice ecclesiastico - Corte di Cassazione S.U. 6 luglio 2011 n. 14839
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza 6 luglio 2011 n. 14839, il giudice italiano è privo di giurisdizione in ordine ad un'azione risarcitoria promossa da un cittadino nei confronti del giudice ecclesiastico per supposti comportamenti, penalmente irrilevanti, produttivi di danno, che quest'ultimo avrebbe tenuto nel processo canonico per la dichiarazione di nullità di un matrimonio celebrato ex art. 8 dell'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121
Secondo la Corte:
- il giudice ecclesiastico, nello svolgimento e nella gestione del processo (nel caso, matrimoniale) canonico, pur interpretando una funzione ministeriale, ministerium iudicis, non è (e non agisce come e nelle vesti di) "ministro di culto" (nel significato proprio che questa endiadi ha nell'ordinamento statuale) e non è (e non agisce come e nelle vesti di) pubblico ufficiale (nè di chi svolge esercizio di pubblico servizio), ai sensi del (e con rilevanza per il) diritto dello Stato, perchè tale diritto non gli attribuisce e non gli riconosce una siffatta funzione, come, invece, la attribuisce e la riconosce al parroco celebrante le nozze, il quale è dotato dalla legge di uno specifico "potere di certificazione";
- l'attività esercitata dal giudice ecclesiastico nel processo canonico, gli atti da lui compiuti e la conformità dei medesimi al diritto canonico in generale e alle regole processuali canoniche in particolare, non possono essere oggetto, in quanto tali e fino a quando detti atti restino funzionali all'attività processuale e interni al processo stesso, di un sindacato da parte del giudice dello Stato, in omaggio sia alla riserva esclusiva di giurisdizione ecclesiastica sulla violazione delle leggi ecclesiastiche espressa dal can. 1401 c.i.c., sia alla regola fondamentale della separazione ed indipendenza degli ordini espressadall'art. 7 Cost., separazione e indipendenza che costituiscono l'essenza stessa del principio di laicità dello Stato;
- il sindacato del giudice statuale, e la relativa giurisdizione, possono, invece, sussistere rispetto ad atti per i quali non sussista (o si sia spezzato) il nesso funzionale tra attività e processo o si tratti di atti che violano la legge penale (qualora, o nei casi in cui, si ritenga che non possa operare, come sostiene la più autorevole dottrina, proprio con riferimento alla libertà ed autonomia della giurisdizione ecclesiastica, l'esimente di cui all'art. 51 c.p.): in base al principio della territorialità della legge penale tutti coloro che operano nei territorio dello Stato, indipendentemente dalla qualifica personale e dal tipo di attività che essi svolgono;
- nell'ardua actio finium regundorum tra ordinamento della Chiesa e ordinamento dello Stato, il cui confine corre nel cuore degli uomini, senza che rilevino, per distinguerli, i concetti di "popolo" e di "territorio", il limite del rispetto della legge penale (statale) può essere la più efficace tutela della reciproca "invalicabilità della soglia", essenziale carattere dell'autonomia e dell'indipendenza delle due giurisdizioni;
- al di fuori di quest'ambito, per tutti gli atti che siano funzionali al processo e all'interno dello stesso vengano compiuti non è ammissibile altra valutazione che quella espressa dalla giurisdizione ecclesiastica, in particolare per quanto riguarda la valutazione di conformità degli atti stessi alle regole processuali canoniche e alle leggi ecclesiastiche in generale: altrimenti la stessa tutela della libertà ed autonomia della giurisdizione ecclesiastica, assicurata, sul piano pattizio, dall'art. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense e, sul piano costituzionale, dall'art. 7 cost., rimarrebbe un'affermazione priva di un qualsiasi concreto contenuto;
- peraltro, quand'anche (e comunque fuori dal limite del rispetto della legge penale) gli atti compiuti dal giudice ecclesiastico in violazione di regole processuali canoniche comportassero una violazione del diritto di difesa di una delle parti nel processo, ne conseguirebbe unicamente che la sentenza canonica rimarrebbe sfornita di efficacia civile, ostandovi appunto il non realizzato principio del contraddittorio e della parità delle armi (secondo i principi individuati dalla Corte costituzionale fin dalla sentenza n.18 del 1982), senza che, tuttavia, si possa pretendere una omoloqabilità delle regole processuali canoniche a quelle proprie processual civilistiche, stante la tutela costituzionale dell'autonomia confessionale e dell'indipendenza e sovranità della Chiesa;
- sicchè il compimento di quegli atti (suppostamente) contra ius rimarrebbe privo di rilevanza nell'ordinamento dello Stato, con la conseguente assenza in tale ordinamento di un (eventuale) diritto ad un danno risarcibile, esercitabile nei confronti del giudice ecclesiastico.
- quest'ultimo, tuttavia, risponde dei propri atti nell'ordinamento canonico il quale prevede la responsabilità del giudice in una serie precisa di norme, in particolare per quanto riguarda l'esercizio della giurisdizione nelle cause matrimoniali alla cui regolamentazione è dedicata una apposita Istruzione, la Dignitatis Connubii del 25 gennaio 2005.
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