Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 16 ottobre 2012, n. 17683: pagamento della sorte del decreto ingiuntivo dopo l'emissione e prima della notifica. Soccombenza virtuale?
Cassazione, II^ Sezione16 ottobre 2012, n. 17683
Svolgimento del processo
Con ricorso al Giudice di Pace di Taranto del 13 novembre 2002, il Condominio di via Di Palma n. 94, Taranto, chiedeva ingiungersi a U.P. il pagamento della somma di € 1.396,77 relativi a opere di rifacimento della facciata condominiale e spese provvisionali inerenti il transennamento della parte antistante lo stabile, deliberate nell’assemblea del 19 settembre 2002 e da ripartirsi secondo la tabella di proprietà. L’ingiunzione veniva emessa il 15 novembre 2003. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione U.P. deducendo la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto non preceduto da messa in mora, e chiedendone in ogni caso la revoca, in quanto la somma era già stata versata il 2 dicembre 2002 dopo l’approvazione definitiva del piano di riparto delle spese, avvenuta il 26 novembre 2002. Il Condominio opposto contestava la fondatezza dell’opposizione e concludeva per il suo rigetto.
Con sentenza del 20 novembre 2003 il Giudice di pace di Taranto revocava il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava cessata la materia del contendere, condannando l’opponente al pagamento delle spese di giudizio.
Per la riforma della sentenza proponeva appello U.P. Nella resistenza del Condominio, il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, con sentenza depositata il 21 settembre 2005, rigettava l’appello, confermando la statuizione di primo grado. Il Tribunale, dopo aver ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancanza di specifici motivi di impugnazione, rilevava che l’obbligo di contribuire alle spese concernenti i lavori, era sorto in capo all’appellante per effetto della delibera del 19 settembre 2002 e non a seguito della successiva delibera del 26 novembre 2002, riguardante solo l’approvazione di una variante. Considerava, inoltre, inammissibile il secondo motivo di gravame, con il quale l’appellante aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto legittimo l’operato del Condominio, in quanto volta ad introdurre una eccezione nuova, in violazione dell’art. 345 c.p.c. Il Tribunale riteneva tuttavia il motivo infondato, atteso che legittimamente il Condominio aveva proceduto alla notifica del decreto ingiuntivo, quanto meno ai fini del pagamento delle spese e competenze del procedimento monitorio. Infine, in merito alla doglianza relativa alla liquidazione delle spese processuali, il Tribunale riteneva che la revoca del decreto non rendesse irripetibili le spese e le competenze liquidate in ordine alla sua pronuncia, in quanto collegate alla situazione di mora esistente: andava, pertanto, applicato il principio della c.d. “soccombenza virtuale”.
Per la cassazione di tale sentenza U.P. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.
Il Condominio intimato non ha svolto difese.
Motivi della decisione
.. omissis ...
Con il terzo motivo di ricorso, infine, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del principio della soccombenza virtuale, dolendosi del fatto che né il Giudice di primo grado ne quello di appello abbiano tenuto conto del fatto che tale principio può applicarsi solo nel caso in cui l’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo sia determinato dall’adempimento totale sopravvenuto all’emanazione del decreto, pur permanendo contrasto sull’onere delle spese, perché al momento dell’emanazione il decreto era giusto e valido. Nel caso di specie, invece, il decreto doveva essere considerato ingiusto e invalido sin dal momento della sua emanazione, circostanza peraltro confermata da entrambi i giudici del merito.
Il primo motivo di ricorso è infondato. ...omisis ... Il secondo motivo e inammissibile. ......omisis ...
Il terzo motivo del ricorso è infondato.
La dichiarazione della cessazione della materia del contendere, giustificata dall’intervenuto spontaneo adempimento della prestazione prima della notifica del decreto ingiuntivo, non escludeva la legittimità della richiesta del decreto ingiuntivo e la infondatezza, nel merito, dell’opposizione, rendendosi così necessario, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, fare ricorso al criterio della soccombenza virtuale. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all’accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza. Ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l’eventuale posteriorità dell’accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell’ingiunzione (Cass. n. 13085 del 2008; Cass. n. 21432 del 2011). Ed è appunto ciò che il giudice di primo grado, come si desume dalla sentenza impugnata, ha fatto nel presente giudizio, revocando il decreto opposto, dichiarando cessata la materia del contendere per effetto del pagamento avvenuto dopo l’emissione del decreto ingiuntivo, ma prima della sua notificazione, e facendo poi ricorso al criterio della soccombenza virtuale. Invero, il giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, deve delibare il fondamento della domanda per decadere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. n. 1412 del 2011). Circa la correttezza dell’applicazione di tale principio, deve ricordarsi che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d’ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso di giudizio qualora ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. n. 1412 del 2011, cit.). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Condominio intimato svolto difese in questa fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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