Corte di Cassazione, sez. VI^, ordinanza del 3 settembre 2014, n.18647: condannata alle spese, ex art. 96 c.p.c., la moglie cattolica che, ritenendo indissolubile il matrimonio, si è opposta alla sentenza di divorzio

 La Suprema Corte, con ordinanza del 3 settembre 2014, ha respinto il ricorso presentato da una moglie "cattolicissima" avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva confermato in toto la sentenza del giudice di prime cure dichiarativa della cessazione degli effetti civili del suo matrimonio condannandola, altresì, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. alle spese di lite.

Inutili ed infondate le difese della ricorrente, ad avviso della quale sarebbero state ravvisabili, nella sentenza di secondo grado, profili di incostituzionalità e difetto di motivazione, non avendo la stessa da un lato "accertato l'effettiva insussistenza della comunione di vita limitandosi al riscontro della condizione temporale" e, dal'altro, avendo dato applicazione ad una legge, quella per l'appunto sul divorzio (L. 898 del 1970), incostituzionale per violazione del diritto di professare la propria fede e della sovranità della Chiesa Cattolica, consacrata dai Patti Lateranensi e dall'art.7 della stessa Costituzione.

Gli Ermellini, richiamando due celeberimmi precedenti (n.1965/76 e 4921/78), hanno chiarito come, da un lato, lo Stato italiano, attraverso i Patti Lateranensi, non abbia "assunto l'obbligo di non introdurre nel suo ordinamento l'istituto del divorzio" e, dall'altro, come la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio non attenga all'atto costitutivo o alla stessa validità del matrimonio, nè incida sull'indissobulità del vincolo religioso, ma riguardi esclusivamente gli effetti in atto del matrimonio stesso.

Da ultimo, la Suprema Corte ha confermato la legittimità dell'operato della Corte d'Appello, che ha correttamente verificato la sussistenza di uno dei presupposti indicati dall'art.3, L.898/70, in particolare il protrarsi della separazione per il tempo stabilito dalla legge, e condannato la moglie alle spese, ex art. 96 c.p.c., per l'assoluta infondatezza dei motivi di appello "non essendo necessario al fine dell'esecuzione e della completezza dell'accertamento la parafrasi della norma e la indicazione nominalistica della condicio iuris".

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