Corte di cassazione - Sezione VI penale - 2 luglio 2012 n. 25596 - assolto il padre che versa con ritardo il mantenimento per il figlio
Nel caso in esame l'uomo, a causa di un transitorio periodo di difficoltà economica, aveva pagato in maniera irregolare gli importi dal novembre del 2005 al febbraio del 2006.
Ad avviso della Cassazione il reato in questione non si realizza con “qualsiasi forma di inadempimento” ed inoltre ci deve essere anche una volontà dolosa di non adempiere agli obblighi, indi per cui per arrivare alla sentenza di condanna "si deve trattare di inadempimento serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza che il soggetto obbligato deve fornire....“
Cioè a dire il reato, non si verifica automaticamente con l'inadempimento ai sensi delle leggi civili e, ancorché la violazione possa conseguire anche al ritardo, il giudice penale dovrà valutarne la gravità e, quindi, l'attitudine oggettiva a integrare la condizione che la norma è tesa ad evitare.
pubblica su facebook

