Corte di giustizia dell'Unione europea 30 maggio 2013 cause C- 488/11 e C-397/11; Il Giudice nazionale deve esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale e vigilare sulle clausole delle locazioni, clausole penali comprese.

Il giudice nazionale deve esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale, anche se il sistema procedurale interno non lo prevede, e annullarla nei casi in cui individui una condizione sfavorevole per il locatario. E lo stesso vale per i contratti di credito.

È la conclusione raggiunta dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, che si è pronunciata con due sentenze depositate il 30 maggio scorso (cause C- 488/11 e C-397/11).

Nella prima delle due pronunce, la vicenda approdata a Lussemburgo riguardava due privati che avevano affittato due abitazioni da una società immobiliare. Al mancato versamento di una rata erano stati condannati a versare sia una somma maggiorata dell'1% rispetto al credito principale, sia una penale giornaliera. Importi troppo elevati secondo i consumatori e anche ad avviso della Corte di giustizia.

I contratti di locazione per uso abitativo servono a soddisfare un'esigenza essenziale del consumatore che ha, di conseguenza, diritto a una protezione rafforzata nei confronti del locatore. In primo luogo la Corte ha quindi stabilito che, malgrado le differenze linguistiche, la direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recepita in Italia con il Dlgs n. 52/96 (abrogato dal Codice del consumo, il Dlgs n. 206/2005), si applica anche ai contratti di locazione ad uso abitativo stipulati tra un locatore che agisce nel quadro di un'attività professionale e un privato, escludendo così una limitazione ai soli contratti conclusi da un venditore.

Per l’applicazione della direttiva, ciò che conta è che uno dei contraenti agisca nell'esercizio della sua attività professionale a prescindere «dal termine utilizzato per designare la controparte contrattuale del consumatore».

D'altro canto, obiettivo primario della direttiva e reale volontà del legislatore Ue sono tutelare nel modo più ampio possibile la parte debole.

La Corte di giustizia ha quindi disposto l'applicazione delle tutele riconosciute al consumatore che, per di più, nei casi di contratti di locazione si trova in una situazione ancora più debole perché il contratto serve a soddisfare un'esigenza essenziale come procurarsi un'abitazione con somme che rappresentano una «delle voci più importanti del suo bilancio».

Non di rado, poi, la normativa interna è troppo complessa con la conseguenza che i singoli non sono in grado di comprendere i dettagli del contratto. Il legislatore nazionale, inoltre, non può attenuare le misure a protezione del consumatore con norme procedurali interne. L'articolo 6 della direttiva, secondo il quale le clausole abusive non vincolano i consumatori, è una disposizione imperativa, non derogabile, che permette di realizzare un equilibrio reale e non formale tra le parti, ristabilendo l'uguaglianza tra i contraenti. E qui scatta l'obbligo positivo delle autorità nazionali e in particolare del giudice che deve valutare d'ufficio – anche quando l'ordinamento interno prevede una mera facoltà – il carattere abusivo di una clausola e arginare lo squilibrio.

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