Costituisce un illecito deontologico, ex art. 28 c.d.f., la produzione in giudizio da parte di un avvocato di missiva "riservata" ricevuta da un collega - Consiglio Nazionale Forense decisione del 13 dicembre 2010 n. 198

La produzione in giudizio di una lettera qualificata riservata personale non diviene priva di rilevanza disciplinare allorquando il suo contenuto sia comunque processualmente acquisito sulla base degli scritti difensivi e della prova documentale, i quali siano tali da far perdere alla corrispondenza il carattere di riservatezza rendendola altresì ininfluente ai fini della decisione. La lettura sistematica dell'art. 28 c.d.f.non consente invero di valutare, ai fini disciplinari, l'utilità e l'influenza della produzione della corrispondenza scambiata fra avvocati, rilevando la sola considerazione che l'avvocato abbia scritto ed inviato quella specifica lettera con la volontà espressa di mantenerla nello stretto ambito di personale colleganza.
La lettera riservata personale costituisce esercizio di una libertà svincolata da ogni valutazione circa la scelta fatta da chi ha espressamente voluto la riservatezza, ed è soltanto l'autore che può sciogliere il vincolo della riservatezza,fatta eccezione per l'ipotesi in cui il contenuto della corrispondenza risulti illecito.
pertanto l'avvocato che produca in giudizio una missiva del collega di controparte, qualificata come riservata personale  e contenente una proposta transattiva, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, in quanto lesivo del dovere di riservatezza e colleganza a cui ciascun professionista è tenuto per la piena realizzazione del processo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 6 novembre 2008).

 

Consiglio Nazionale Forense decisione del 13-12-2010, n. 198

Pres. ALPA - Rel. CARDONE - P.M. IANNELLI (conf.) - avv. M.C. FATTO

Il presente procedimento disciplinare è stato avviato a seguito dell’esposto depositato in data 14.04.2005 dall’Avv. R.G.D.M., con il quale quest’ultimo lamentava che nel processo civile, avente ad oggetto la richiesta di separazione giudiziale di coniugi promossa davanti al Tribunale di Roma dalla signora A.G. contro il marito F.B., l’Avv. M.C., difensore della ricorrente, all’udienza del 14.02.2005, aveva prodotto la lettera “riservata personale”, alla stessa inviata dall’esponente in data 21 marzo 2003, al fine di dimostrare il valore di quell’elemento patrimoniale del quale non era riuscita ad evidenziare l’entità nell’istruttoria antecedente la detta udienza, di precisazione delle conclusioni.
Invitata a fornire chiarimenti in merito, l’Avv. C., con nota del 27.06.2005, nel chiedere l’archiviazione del procedimento, deduceva che il principio della riservatezza, comunque non violato, era stato superato dal fatto che gli elementi, di cui alla lettera del 21 marzo 2003, erano emersi negli scritti difensivi e nelle produzioni documentali, stante che la produzione doveva ritenersi ininfluente, perchè avvenuta solo alla udienza di precisazione delle conclusioni. Deduceva, infine, che la mancata produzione della lettera avrebbe rappresentato la violazione del mandato difensivo.
L’Avv. C. veniva invitata a comparire davanti al Consigliere Delegato per il 22.09.2005, ed in detta sede la stessa si riportava alla memoria già depositata, chiedendo ed ottenendo un termine per depositare ulteriore memoria e documentazione, che venivano depositati in data 11.10.2005.
Nella seduta del 6 aprile 2006, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma deliberava l’apertura del procedimento disciplinare a carico dell’Avv. M.C., alla quale contestava il seguente illecito disciplinare:
“Ricevuta per telefax dall’Avv. R.G.D.M., procuratore e difensore del marito della propria assistita già nella fase precedente l’introduzione del procedimento per separazione giudiziale coniugi, la lettera del 21 marzo 2003 testualmente definita “Riservata personale”, nella quale il detto avversario collega – in tono chiaramente confidenziale – riferiva la consistenza del patrimonio di ciascuno dei coniugi, specificando in particolare il valore di quote societarie delle quali era titolare il marito, produceva poi detta lettera all’udienza del 4 febbraio 2005 dinanzi al giudice istruttore nella causa di separazione giudiziale n. 315831/2003 del Tribunale Ordinario di Roma, per dimostrare il valore di quell’elemento patrimoniale, del quale non era riuscita ad evidenziare l’entità nell’istruttoria precedente la detta udienza di precisazione delle conclusioni, così violando il divieto deontologico di produzione giudiziale di pezzi di corrispondenza intercorsa tra avversari patroni e finalizzata alla conciliazione di controversie, nella quale vengono confidenzialmente ammesse circostanze relative ai rispettivi clienti. In Roma alla data di udienza sopra indicata”.
Dopo la comunicazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare, l’Avv. M.C. depositava una memoria difensiva in data 17.05.2006, con la quale ribadiva quanto già in precedenza dedotto a sua discolpa, esibendo ulteriore documentazione. Con la stessa memoria nominava l’Avv. G.P. suo difensore di fiducia. Veniva emesso dal Presidente dell’Ordine Territoriale il decreto di citazione per la trattazione del procedimento disciplinare per la udienza del 06 novembre 2008, nel corso della quale la incolpata, presente anche il suo difensore di fiducia, rendeva delle dichiarazioni a sua discolpa.
Il Consiglio, dopo le conclusioni del difensore della incolpata, che chiedeva “non esser luogo a sanzione disciplinare”, emetteva la sua decisione con la quale dichiarava la incolpata responsabile dell’illecito disciplinare ascrittole, e le comminava la sanzione dell’ avvertimento.
Motiva il Consiglio dell’Ordine che il comportamento della incolpata è da ritenersi integri una violazione del principio di colleganza e solidarietà tra colleghi, ex art. 28 del codice deontologico forense.
Ai fini della sanzione, ha ritenuto di rivolgerle l’avvertimento in base alla valutazione del contesto degli elementi soggettivi ed oggettivi di tutta la vicenda.

Tale decisione è stata notificata alla incolpata in data 17.06.2009, e la stessa, a mezzo del suo difensore di fiducia Avv. Renato Tobia, giusta nomina in atti, proponeva tempestivo ricorso a questo Consiglio Nazionale Forense, con atto depositato presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma in data 03.07.2009.
Con il detto ricorso, si ribadiva che il contenuto della lettera doveva considerarsi superato in conseguenza della circostanza che nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale ordinario tutti gli elementi indicati nella lettera erano emersi dagli scritti difensivi e dalle produzioni documentali. E del resto nel caso in esame nessuna utilità è derivata dalla esibizione della lettera e nessun danno è stato provocato.
Concludeva chiedendo che questo Consiglio Nazionale Forense, in riforma della impugnata decisione, dichiarasse il non luogo a sanzione disciplinare nei suoi confronti.

DIRlTTO

Il ricorso è infondato.
Invero, non è condivisibile l’assunto difensivo, per il quale la produzione in giudizio della lettera, qualificata riservata personale, non ha rilevanza disciplinare, in quanto il suo contenuto era comunque processualmente acquisito, sulla base degli scritti difensivi e della prova documentale; la lettera avendo, così, perduto il carattere di riservatezza ed è stata ininfluente ai fini della decisione.
Ciò è agevole opporre che non è dimostrata l’irrilevanza processuale della lettera. E, soprattutto, l’ermeneutica delI’art. 28 cod. deont. non conforta detta tesi.
Al riguardo, va rilevato che l’art. 28 è posto, nel codice, sotto il titolo che disciplina i rapporti con i colleghi e che l’ambito di applicazione delle norme deontologiche è quello dei rapporti reciproci fra avvocati e nei confronti dei terzi (art.1). Per dire che una lettura sistematica di detta norma non consente di valutare, ai fini disciplinare, l’utilità e l’influenza della produzione della corrispondenza, scambiata fra avvocati, ma deve fermarsi alla considerazione che l’avvocato ha scritto ed inviato quella specifica lettera con la volontà espressa di mantenerla nello stretto ambito di personale colleganza. Andando di diverso avviso, si va a tradire, violandoli, i principi cardine della libertà, indipendenza e autonomia dell’avvocato (preambolo del codice). La lettera riservata personale costituisce l’esercizio di una libertà, svincolata da ogni valutazione circa la scelta fatta da chi ha espressamente voluto la riservatezza. Ed è solamente l’autore che può sciogliere il vincolo della riservatezza; con l’eccezione dell’illiceità del contenuto della corrispondenza, che, qui, non è in discussione. Dunque, nel caso in esame, la dedotta ininfluenza processuale della produzione della “riservata personale” non scrimina disciplinarmente l’avv. M.C..
E va ribadito e riaffermato il principio più volte sancito da questo CNF che: “L’Avvocato che produca in giudizio una missiva del collega di controparte, qualificata peraltro come riservata personale, e contenente una proposta transattiva, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perchè lesivo del dovere di riservatezza e colleganza a cui ciascun professionista è tenuto per la piena realizzazione del
processo”.
Va condiviso pertanto il giudizio espresso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, rilevandosi che il comportamento dell’Avv. M.C. costituisce violazione dei doveri professionali di lealtà, correttezza, dignità, probità e diligenza.
La sanzione inflitta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma appare, pertanto, pienamente giustificata e congrua, così come è condivisibile la motivata valutazione posta a base della stessa sanzione.

P. Q. M.

Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;
Visti gli artt. 40 n. 1 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.01.1934 n. 37;
Rigetta il ricorso proposto dall’Avv. M.C. avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 06.11.2008, depositata in data 28.05.2009, che conferma in ogni sua parte.
Così deciso in Roma in data 23 settembre 2010.
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 13 dicembre 2010.
 

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