Costituzione in giudizioi e differimento della data di udienza - Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010
Ai fini della tempestività della costituzione del convenuto nel caso di differimento d'udienza, occorre tenere conto dell'udienza differita ex art. 168-bis comma 5 c.p.c., giusto il disposto dell'art. 166 c.p.c.; occorre invece tenere conto dell'udienza fissata nell'atto di citazione nel caso di differimento ex art. 168-bis comma 4 c.p.c., giusto il disposto dell'art. 70-bis disp. att. c.p.c.
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