Dal 30 marzo 2011 obbligatorio inserire nei contratti di compravendita o di locazione una clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiara di aver ricevuto la documentazione riguardante la certificazione energetica
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 marzo 2011 n°28 dal 29 marzo 2011 è divenuto obbligatorio inserire nei contratti di compravendita o di locazione di singole unità immobiliari o di interi edifici una clausola con la quale l'acquirente-conduttore dichiara di aver ricevuto la documentazione riguardante la certificazione energetica.
Art. 13
Certificazione energetica degli edifici
1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione; » b) all'articolo 6, comma 1-bis, sono soppresse le parole: "con riferimento al comma 4"; c) all'articolo 6, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti: «2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unita' immobiliari gia' dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater. 2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unita' immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.».
Art. 13
Certificazione energetica degli edifici
1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione; » b) all'articolo 6, comma 1-bis, sono soppresse le parole: "con riferimento al comma 4"; c) all'articolo 6, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti: «2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unita' immobiliari gia' dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater. 2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unita' immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.».
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