Danno biologico: per la Cassazione vanno sempre applicate le tabelle milanesi - Cass. 7 giugno 2011n.12408
La Corte di Cassazione, con la sentenza 7 giugno 2011 n.2408, accoglie il ricorso di un uomo, rimasto gravemente invalido a seguito di un incidente stradale, che lamentava proprio la mancata adozione dei criteri di liquidazione del Tribunale di Milano da parte di giudici pugliesi.
I valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano “costituiranno – quindi - d’ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi equo e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee a aumentarne o ridurne l’entità”.
E’ infatti necessaria l’adozione di “parametri uniformi” da parte di tutti i Tribunali, in ottemperanza al principio di uguaglianza, per non minare “la fiducia dei cittadini nell’amministrazione della giustizia”.
Tuttavia non sanno sempre ricorribili “in Cassazione, per violazione di legge, le sentenze di appello che abbiano liquidato il danno in base a diverse tabelle” anziché in base alle tabelle Milanesi: perché il ricorso sia dichiarato ammissibile, é necessario che la medesima richiesta sia stata sollevata anche nel merito, e cioè, figuri già tra i motivi di appello.
Conseguentemente, in base alla sentenza in esame:
- per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione stradale varranno le tabelle milanesi ;
- invece “il danno non patrimoniale da micro permanente da lesioni stradali non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal ministero della attività produttive (ex articolo 139, comma V), salvo l’aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (art. 139 comma III)”.
Nota bene: di diverso avviso la sentenza n. 19816/2010 (resa dalla stessa sezione ma da diverso collegio).
Afferma la Corte un altro importante principio in ordine alla valutazione del concorso di colpa:
- in tema scontro tra veicoli e di applicazione dell’art. 2054 c.c., l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro non può essere inteso nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sé del tutto idonea a cagionare l’evento, l’apporto causale colposo dell’altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto. Diversamente inteso, l’art. 2054 c.c., assumerebbe le vesti improprie di clausola limitativa della responsabilità piuttosto che di norma volta a sollecitare la cautela dei conducenti ed a risolvere i casi dubbi.
Quindi, una volta accertata la piena responsabilità di un veicolo, non è corretto presumere il concorso di colpa dell’altro conducente che non riesca a provare di essere completamente esente da responsabilità. Per tale ragione la Corte ha censurato la ricostruzione della Corte di merito che attribuiva il 25% della responsabilità alla vittima, addebitandole di non provato che il suo comportamento fu «pienamente conforme alle norme di circolazione stradale» e comunque di prudenza.
Per leggere
- il testo integrale del provvedimento
- i criteri orientativi di liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale Milano 2011
- le tabelle 2011 del Tribunale Milano 2011
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