Danno da inosservanza di distanze legali - Cass. civ. Sez. II, 16/12/2010, n. 25475

Così si è espressa Cass. civ. Sez. II, 16/12/2010, n. 25475: In tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l'effetto, certo ed indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima, deve ritenersi "in re ipsa", senza necessità di una specifica attività probatoria.

                   

MOTIVI DELLA DECISIONE

.... omissis ....

La distanza di almeno un metro dal confine è prescritta dall'art. 889 cc, comma 2, per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili, giacchè per tali condutture, aventi un flusso costante di sostanze liquide o gassose, il legislatore ha tenuto conto della loro potenziale attitudine ad arrecare danno alla proprietà contigua, stabilendo, con valutazione ex antea, una presunzione iuris et de iure di pericolosità. Tra dette opere non rientrano i tubi destinati all'illuminazione e i loro arredi: per essi, non espressamente contemplati nella menzionata disposizione, non soccorre la presunzione assoluta di pericolosità, ed è, pertanto, necessario - affinchè in via di interpretazione estensiva possa ritenersi ugualmente sussistente l'obbligo di rispettare le distanze ivi previste - accertare in concreto, sulla base delle loro specifiche caratteristiche, e con onere della prova a carico della parte istante, se abbiano e meno attitudine a cagionare danno (cfr. Cass., Sez. 2^, 5 marzo 1973, n. 587; Cass., Sez. 2^, 5 novembre 1977, n. 4719; Cass. Sez. 2^, 29 maggio 1986 n°3643)
A tale principio di diritto si è attenuta la Corte territoriale, la quale ha escluso che l'attrice abbia dimostrato la potenzialità dannosa dei tubi destinati al transito dei fili per l'illuminazione esterna, posti ad una distanza di cm. 80 dal confine.
3.2. - Con il primo motivo, la P. censura "insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) sulla revoca del risarcimento del danno, relativamente alle molestie e ai disturbi, e sulla liceità delle opere realizzate; violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) denunziate con riferimento all'omessa considerazione di una prove, acquisita - c.t.u. (art. 116 cod. proc. civ.) ed all'art. 2043 cod. civ.".
La Corte d'appello avrebbe riformato la pronuncia di condanna al risarcimento dei danni omettendo di considerare la prova della sussistenza degli abusi commessi dall' A. e dalla R..
3.2.1. - La censura è fondata, per quanto di ragione.
Emerge dalla sentenza impugnata che il primo giudice ha condannato, i coniugi A. - R. a demolire tutte le opere, balconi, sporti ed altro, costruite a distanza inferiore a quella di legge.
Tale capo della decisione - indicato al punto B) della sentenza del Tribunale - è stato confermato dalla sentenza d'appello, la quale ha revocato altri titoli di ripristino dello stato dei luoghi (in relazione alla regolarizzazione del bombolone, ai tubi dell'impianto elettrico e alla impermeabilizzazione del terreno).
Il primo giudice aveva altresì condannato i coniugi A. - R. al risarcimento dei danni medio tempore patiti.
Questo capo della decisione è stato riformato dalla sentenza impugnata.
La Corte d'appello a tal riguardo ha rilevato che, in relazione al risarcimento "da molestie e disturbi per il tempo necessario al fine della realizzazione dell'opera abusiva", "l'opera non era abusiva nella sua interezza sicchè i lavori di costruzione, seppure in parte, non riguardavano una costruzione abusiva", e che era onere della P. "provare il carattere dell'intervento, eccedente l'ordinaria tollerabilità dello stesso, tale da cagionare molestia e disturbo".
Così decidendo, e per la parte in cui il risarcimento del danno discende dalla costruzione di opere a distanza non legale, la Corte territoriale si è allontanata dal principio - che il Collegio intende enunciare - secondo cui, in materia di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria, e, determinando la suddetta violazione un asservimento di fatto del fondo, il danno deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria.
E' vero che nella giurisprudenza di questa Corte è presente anche un indirizzo di segno diverso, a termini del quale la violazione delle norme codicistiche sulle distanze legali (ovvero delle norme locali richiamate dal codice), mentre legittima sempre la condanna alla riduzione in pristino, non costituisce di per sè fonte di danno risarcibile, essendo al riguardo necessario che chi agisca per la sua liquidazione deduca e dimostri l'esistenza, oltre che la misura, del pregiudizio effettivamente realizzatosi (Cass., Sez. 2^, 23 marzo 1982, n. 1838; Cass., Sez. 2^, Cass., Sez. 2^, 2 agosto 1990, n. 7747; Cass., Sez. 2^, 24 settembre 2009, n. 20608).
Quest'ultimo orientamento non è condiviso dal Collegio. L'atto edificatorio del vicino in violazione delle norme, del codice o regolamentari comunali, sulle distanze, oltre a ledere gli interessi pubblici sottesi alla disciplina concernente l'assetto del territorio, pone in essere un'attività edilizia eccedente quanto è previsto, nei rapporti tra confinanti, dalla normativa conformativa del diritto di proprietà, sicchè il privato che, nei confronti dell'edificante illegittimo, lamenti la lesione della sua sfera proprietaria, ha diritto, ai sensi dell'art. 872 c.c., comma 2, ad una doppia tutela: all'eliminazione dello stato di cose che si è illegittimamente creato e al risarcimento del danno patito medio tempore. L'inosservanza delle distanze legali nelle costruzioni sui fondi finitimi costituisce per il vicino una limitazione al godimento del bene, e quindi all'esercizio di una delle facoltà che si riconnettono al diritto di proprietà: per questo il danno è in re ipsa, perchè l'azione risarcitoria è volta a porre rimedio all'imposizione di una servitù di fatto e alla conseguente diminuzione di valore del fondo subita dal proprietario in conseguenza dell'edificazione illegittima del vicino, per il periodo di tempo anteriore all'eliminazione dell'abuso. Il Collegio intende dare continuità al prevalente indirizzo - non soltanto risalente nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 2^, 27 febbraio 1946, n. 201; Cass., Sez. 2^, 8 maggio 1946, n. 551; Cass., Sez. Un., 24 giugno 1961, n. 1520; Cass., Sez. 2^, 12 febbraio 1970, n. 341), ma anche ribadito negli arresti degli ultimi lustri (Cass., Sez. 2^, 15 dicembre 1994, n. 10775; Cass., Sez. 2^, 25 settembre 1999, n. 10600; Cass., Sez. 2^, 7 marzo 2002, n. 3341; Cass., Sez. 2^, 27 marzo 2008, n. 7972; Cass., Sez. 2^, 7 maggio 2010, n. 11196) - che, in caso di violazione delle norme sulle distanze, concede al proprietario, nei confronti dell'edificante illegittimo, l'azione risarcitoria per il danno determinatosi prima della riduzione in pristino, senza la necessità di una specifica attività probatoria. Questa soluzione non determina un eccesso di tutela per il proprietario od uno snaturamento del sistema della responsabilità civile, che, com'è noto, ammette la risarcibilità del solo danno conseguenza (cfr., con riguardo al danno non patrimoniale, Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972). Discorrere di danno in re ipsa, infatti, non significa riconoscere che il risarcimento venga accordato per il solo fatto del comportamento lesivo o si risolva in una pena privata nei confronti di chi violi l'altrui diritto di proprietà, in contrasto, tra l'altro, con la tavola dei valori espressa dalla Carta costituzionale, che riconosce e garantisce la proprietà privata, ma non la inquadra tra i diritti fondamentali della persona umana, per i quali soltanto è predicabile una connotazione di inviolabilità, di incondizionatezza e di primarietà. Significa, piuttosto, ammettere che, nel caso di violazione di una norma relativa alle distanze tra edifici, il danno che il proprietario subisce (danno conseguenza e non danno evento) è l'effetto, certo ed indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo, e quindi della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima. Il principio della immancabilità del risarcimento del danno non vale invece là dove si tratti di violazioni di disposizioni non integrative di quelle sulle distanze: in tale evenienza, mancando un asservimento di fatto del fondo contiguo, la prova del danno è richiesta ed il proprietario è tenuto a fornire una dimostrazione precisa dell'esistenza del danno, sia in ordine alla sua potenziale esistenza che alla sua entità obiettiva, in termini di amenità, comodità, tranquillità ed altro (tra le tante, Cass., Sez. 2^, 5 giugno 1998, n. 5514; Cass., Sez. 2^, 12 giugno 2001, n. 7909; Cass., Sez. 2^, 7 marzo 2002, n. 3341, cit.). 3.3. - Il secondo mezzo del medesimo ricorso censura "insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) sulla revoca del risarcimento del danno relativa alla perdita di valore dell'immobile P. per la impossibilità di sopraelevazione; violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) denunziate con riferimento all'omessa considerazione di una prova acquisita - c.t.u. (art. 116 cod. proc. civ.) ed all'art. 2043 cod. civ.. Si afferma che il muro di sostegno sarebbe ricostruito solo per garantire i carichi ivi gravanti nel tempo e non gli ulteriori ed eventuali carichi maggiorati relativi ad una sopraelevazione. Tutto ciò arrecherebbe pregiudizio e frustrerebbe il diritto della ricorrente a sopraelevare o a vendere l'area a terzi per un'eventuale sopraelevazione, con concreto prodursi di una lesione ingiusta alla piena espansione del diritto di proprietà, valutabile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ..
 

3.4. - Il quarto motivo - sotto la rubrica "insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) e violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), denunziate con riferimento agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. ed all'art. 2043 cod. civ., per omessa considerazione di fatti notori e di una prova acquisita (c.t.u.), in merito alla revoca del risarcimento del danno relativamente al restringimento della strada operato dai coniugi A. - P." - censura che la Corte territoriale abbia richiesto specifiche allegazioni per il risarcimento del danno, quando i disagi provocati dal restringimento della strada risultano provati per tabulas con la c.t.u..
3.4.1. - Il motivo è fondato.
L'abusivo restringimento, ad opera del vicino, dell'ampiezza di una strada privata, comportando per chi vanti su di essa un diritto reale una diminuzione del potere di godimento in vista del libero e pervio accesso ad un edificio di proprietà del titolare, con conseguenti difficoltà di transito o di sosta e problemi di incrocio con altri veicoli, determina un danno in re ipsa risarcibile, da liquidarsi tenendo conto delle perdita subita dal medesimo titolare nel periodo di tempo anteriore all'eliminazione della situazione antigiuridica.
omissis.....
Del ricorso P., inscritto al NRG 12465 del 2006, vanno accolti il primo, per quanto di ragione, ed il quarto motivo, mentre sono infondati il secondo ed il terzo. Il ricorso P. inscritto al NRG 15772 del 2006 è inammissibile. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo, per quanto di ragione, e del quarto motivo del ricorso P., la sentenza impugnata è cassata, limitatamente alle censure accolte. La causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Catanzaro, che la deciderà in diversa composizione facendo applicazione dei principi di diritto espressi retro, sub 3.2.1. e sub 3.5.1.. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
                                                                                               P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, così provvede: - rigetta il ricorso A. - R., inscritto al NRG 11904 del 2005; - accoglie il primo motivo, per quanto di ragione, ed il quarto motivo del ricorso P., inscritto al NRG 12465 del 2006, e rigetta il secondo ed il terzo motivo; - dichiara inammissibile il ricorso incidentale P., inscritto al NRG 15772 del 2006; - cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2010

 

stampa

pubblica su facebook

Torna indietro

Altri articoli

Cassazione Sez. II 28 giugno 2012 n. 10947: si alla riduzione del prezzo in favore dell'acquirente di un immobile urbanisticamente irregolare, ex art. 1489 c.c.

Cass. 5 luglio 2012, n. 11302: tutela piena del diritto di veduta dal balcone in senso orizzontale, verticale e laterale

Tribunale Civile di Varese: il potere di vigilanza del giudice tutelare sul diritto di visita del madre ai figli minori ex art. 337 c.c.

In tema di intermediazione immobiliare, il diritto del mediatore alla provvigione sorge ogni qual volta le parti si siano avvantaggiate della sua attività - Cass. sez. VI3 - ordinanza 26 marzo 2012, n. 4830

L'IMU: la nuova gravosa imposta

In difetto di animus possidendi non si può usucapire un immobile del Comune - 2 febbraio 2012 n. 1483

In tema di separazione fra conciugi stranieri (cileni), quando la legge italiana si applica in luogo dalla legge nazionale comune dei coniugi? Tribunale Civile di Milano. Sez. IX 19 settembre 2011

Nessun risarcimento al locatore che ha sottoscritto la clausola "nulla a pretendere" in presenza dell'avvenuta asportazione di beni di sua proprietà - Cassazione, sezione III, 29 settembre 2011 n. 19876

Il diritto del mediatore alla provvigione deve essere riconosciuto anche quando l'attività da lui svolta in concreto non sia fattore esclusivo e determinante per la conclusione dell'affare - Tribunale Roma 14 settembre 2011 G. Panetta

Nella mediazione atipica la conclusione dell'affare e, quindi, il diritto del mediatore alla provvigione, può essere ricondotto alla semplice accettazione della proposta - Tribunale Roma 13 gennaio 2011