Danno morale in caso di mancata riuscita del banchetto nuziale -Tribunale di Roma, Sezione XI, Sentenza 13 luglio 2009

Sussiste un danno esistenziale nel caso in cui il ristorante - organizzatore di un banchetto nuziale fornisca un servizio scadente (pietanze insufficienti rispetto al numero degli invitati, eccessiva durata dell'attesa tra una portata e l'altra, camerieri poco educati e scortesi nei riguardi dei partecipanti).

Le nozze, infatti, rappresentano il momento in cui l’unione tra i coniugi è suggellata al cospetto dell’ambiente familiare-sociale cui i coniugi appartengono. E non ha bisogno di essere sottolineata, trattandosi di nozione di comune esperienza, quanta importanza sia generalmente di connessa alla riuscita del banchetto nuziale.

Il momento delle nozze costituisce senz’altro manifestazione della realizzazione personale dei coniugi che deve ritenersi coperta in forza dell’articolo 2 della Costituzione.

Deve infine ritenersi che il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale sia risarcibile indipendentemente dalla sussistenza della lesione di un interesse inviolabile coperto dalla costituzione, sempre che sussistano i presupposti della risarcibilità dettati dagli articoli 1218 e seguenti del codice civile. E ciò val quanto dire che l’espressione «perdita», utilizzata nell’articolo 1223 del codice civile, sta a significare perdita patrimoniale e non patrimoniale.

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