Decreto n. 158/2013 del Tribunale di Varese favorevole all'affido condiviso con alternanza settimanale dei genitori, convenuto in sede di seprazione consensuale

La prima sezione del Tribunale civile di Varese, con decreto n. 158/2013, ha omologato la separazione consensuale di due coniugi che, nelle condizioni indicate nel verbale di separazione, avevano concordato l’affido congiunto dei figli minori a entrambi i genitori, con il collocamento della prole presso la casa familiare e la turnazione settimanale della madre e del padre. Il turno comincia il lunedì all’uscita di scuola e fino alla mattina del lunedì successivo. Nella settimana in cui non sono di turno, padre e madre resteranno a casa propria ... anche se potrenno conservare la residenza nell’ex abitazione coniugale. Ognuno dei genitori eserciterà l’ordinaria amministrazione nel periodo di competenza, mentre dovranno essere adottate congiuntamente le scelte principali, come quelle in campo scolastico, sanitario e religioso, e, comunque, rilevanti per la crescita dei figli. Madre e padre poi si divideranno gli assegni familiari e le spese del mutuo per la casa le spese straordinarie.

Il decreto costituisce una delle poche applicazioni del collocamento alternato, in base al quale i figli restano avivere nell’ambiente domestico nel quale  sono cresciuti, conservando le proprie abitudini, i propri interessi, mentre sono i genitori a doversi muovere da casa. La soluzione del collocamento dei minori, con l’alternanza dei genitori collocatari, presso la casa familiare viene sostenuta da  parte della dottrina (G. Finocchiaro, e da alcune decisioni di merito (ad esempio: Trib. Minorenni Trieste in data 29 febbraio 2012,  provvedimento provvisorio: “ciascun genitore rimarrà per una settimana con la figlia presso l’abitazione ove quest’ultima è collocata, alternandosi nella funzione di collocatario ogni lunedì mattina, con l’eventuale supporto di altri loro familiari; spetta alternativamente a ciascun genitore collocatario di garantire alla minorenne rapporti con l’altro genitore, durante ogni settimana”; Trib. Minorenni Milano, decr. 4/6/2008: “i genitori si alternino di settimana in settimana presso la casa familiare; che la madre accompagni sempre … a nuoto e, nel corso della settimana in cui i bambini rimarranno presso la casa familiare col padre, a pianoforte, riaccompagnandoli poi presso la casa familiare; che il padre accompagni … a pianoforte, nel corso della settimana in cui i bambini saranno presso la casa familiare con la madre”; Trib. Palermo, ord. 27/3/2007: “dispone che i minori abbiano la loro residenza stabile presso l’immobile adibito a casa coniugale sita in Palermo…dispone che la casa coniugale venga assegnata a periodi alterni della durata di 21 giorni continuativi alla ricorrente e al resistente, con l’obbligo di ciascun genitore, alla cessazione del periodo di propria spettanza, di lasciare all’altro l’uso della casa con tutte le sue pertinenze”; Trib. Bologna, ord. 15/2/2005: “affida i minori a entrambi i genitori i quali si alterneranno, di settimana in settimana, nella casa familiare, di proprietà esclusiva della madre”.

 

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