Delibera condominiale annullabile se l'amministratore non permette al condomino l'esame della documentazione contabile prima dell'assemblea - Cassazione, sez. II, 21 settembre 2011 n. 19210
La controversia in esame è relativa ad impugnazione di delibera assembleare di approvazione del bilancio consuntivo per lavori di manutenzione straordinaria e del relativo piano di riparto delle spese, avanzata da un condomino stante la impossibilità di visionare la relativa documentazione, che l'amministratore si era rifiutato di mostrargli nonostante la sua esplicita richiesta prima dell'assemblea.
La Cassazione, sez. II, 21 settembre 2011 n. 19210 ritiene che il condomino abbia ragione in quanto «ogni proprietario ha facoltà di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo e senza l'onere di specificare le ragioni della richiesta finalizzata a prendere visione o a estrarre copia dei documenti, la Corte territoriale ha ritenuto che tale facoltà non sia fine a se stessa, essendo invece finalizzata a rendere possibile un controllo non solo formale sull'attività dell'amministratore, e che quindi il suo disconoscimento, finendo per paralizzare tale possibilità di controllo, influisce negativamente sulla legittimità di una deliberazione presa dall'assemblea senza che il condomino che ne abbia fatto richiesta sia stato posto in condizione di esaminare i documenti contabili sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare e di far valere i propri rilievi innanzi all'assemblea medesima»
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