Depressione e non solo a seguito delle lesioni riportate in un incidente: si, all'integrale risarcimento del danno biologico, morale e esistenziale - Cassazione 26 maggio 2011 n. 11609
La Corte di Appello riconosce il giovane affetto da crisi epilettiche post-traumatiche, e liquida in suo favore il danno biologico; il danno morale soggettivo nel 50% del biologico, il danno morale latu sensu, richiesto dalla vittima quale danno alla vita di relazione, definito come voce di danno “che integra e completa il danno biologico e non è da considerarsi autonoma”; il danno patrimoniale futuro e quello per spese mediche e passate e future.
Il guidatore del motoscafo si rivolge inutilmente alla Cassazione, sostenendo:
- che la liquidazione da parte da parte del giudice di appello del danno morale soggettivo, già liquidato in sentenza il danno biologico, costituisce una inammissibile duplicazione risarcitoria in quanto attribuisce alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, il risarcimento sia per il danno biologico che per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, che costituisce necessariamente una componente del primo;
- che, inoltre, sarebbe stato illegittimamente liquidato il danno alla vita relazione quale danno non patrimoniale distinto dal danno morale, qualificato dalla Corte quale integrazione del danno biologico già liquidato.
Secondo la Corte – sentenza 26 maggio 2011 n. 11609 - il giudice di appello, ha giustamente riconosciuto l’ulteriore componente del danno non patrimoniale, distinta dal danno morale e integrativa del danno quantificato a titolo di danno biologico, in considerazione del fatto che, a seguito dell’incidente e dell’insorta epilessia traumatica, il giovane non aveva potuto continuare la pratica
In tema di danno alla persona, il riconoscimento del carattere “omnicomprensivo” del risarcimento del danno non patrimoniale non può andare a scapito del principio della “integralità” del risarcimento medesimo, nel senso che deve essere interamente ristorato il pregiudizio subito.
Quindi il giudice, nel liquidare quanto spetta al danneggiato, deve tenere conto dei diversi aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto.
Quindi la Corte, procedendo alla liquidazione anche del danno morale soggettivo ha giustamente “personalizzato” il risarcimento del danno biologico, riconoscendo anche tale componente, in considerazione dei gravi postumi permanenti incidenti negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Così facendo non si dà luogo a un’inammissibile duplicazione, avendo tale componente del danno, dotata logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene a un diritto inviolabile della persona ovvero all’integrità morale, quale massima espressione della dignità umana.
La decisione deve considerarsi in armonia con il principio della “integralità” del risarcimento del danno alla persona, che, per quanto concerne il “danno biologico”, comporta che tale figura va individuata nella lesione temporanea all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito, con una definizione suscettiva di generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
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