Diffida ad adempiere da parte dell'avvocato: procura valida solo se redatta in forma scritta - Corte di Cassazione, sezione unite, 15 giugno 2010 n. 14292
Diffida ad adempiere da parte dell’avvocato: procura valida solo se redatta in forma scritta - Corte di Cassazione, sezione unite, 15 giugno 2010 n. 14292
Il caso
Nell’ambito di una controversia ereditaria, il fratello comunica alla sorella la sua intenzione di vendere a terzi la propria quota ideale dell’eredità paterna “per un controvalore di L. 150.000.000 al netto di qualsivoglia onere passato, presente e futuro gravante sulla quota stessa”.
La sorella risponde precisando che dal prezzo della vendita doveva essere defalcata la somma di L. 80.877.240, corrispondente all’importo delle spese straordinarie sostenute da R. X. a vantaggio del fratello.
L’avvocato del fratello diffida la sorella a concludere il contratto di compravendita.
E quest’ultima, grazie al fatto che l’avvocato del fratello che l’aveva diffidata a concludere il contratto non era munito di procura scritta, riusce a rovesciare i due verdetti di merito a lei sfavorevoli.
Il ragionamento seguito dalla Corte di Cassazione
La Corte, a sezione unite, con sentenza 15 giugno 2010 n. 14292 così si è sostanzialmente espressa:
- l’intimazione all’inadempiente ex art. 1454 cod civ. è, a tutti gli effetti, un vero e proprio “ultimatum”: il creditore diffida il debitore ad adempiere all’obbligazione entro un certo termine, altrimenti il contratto sarà risolto di diritto;
- la diffida ha chiaramente natura negoziale: costituisce una manifestazione unilaterale di volontà che può incidere sulla realtà giuridica, con lo scioglimento del vincolo, anche senza la sentenza di un giudice;
- conseguentemente è soggetta alla disciplina dei contratti e in particolare della rappresentanza: la procura, insomma, deve avere la stessa forma prevista per il negozio corrispondente;
- e poiché detta intimazione va effettuata per iscritto, per iscritto va rilasciata anche la “procura” a diffidare il debitore, a prescindere dalla natura o dal tipo di contratto “incriminato” (la trasmissione dell’atto, invece, può avvenire nella forma più idonea al raggiungimento dell’obbiettivo, così Cass. n°4310/02 e Cass. n°3566/95).
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