Diritto di visita ai figli non rispettato: anche un solo episodio può avere conseguenze penali - Cass. pen. 1 settembre 2010 n. 32562
La Corte di cassazione, con pronuncia n. 32562 depositata il 1° settembre 2010, ha respinto il ricorso presentato da una madre, affidataria di una figlia minore, avverso il provvedimento con cui la Corte d'appello di Bologna l'aveva condannata per aver impedito all'ex marito di vedere la bambina ex art. 388 cod. pen., condannando l'imputata a risarcire l'ex coniuge del danno, liquidato in € 3.000,00.
La madre censurava le determinazioni del Giudice di secondo grado lamentando che la vicenda coniugale non era stata compiutamente e complessivamente valutata e che, in particolare, non le era stata applicata la scriminante dello stato di necessità avendo la stessa agito solo nell'interesse della figlia.
Per la Sesta sezione della Corte, tuttavia, i giudici di merito avevano correttamente descritto le prove sulla cui base avevano ritenuto sussistente la consapevole condotta di quest'ultima volta ad eludere le statuizioni del giudice sul diritto di visita del padre; condotta questa – afferma la Corte di legittimita` – “realizzabile anche con un solo atto che riveli la dolosa elusione del dovere di rispettare le decisioni del giudice sull'affidamento e l'esercizio dei diritti inerenti la potesta` genitoriale”.
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