Divieto di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento - ammissibile unico atto di opposizione avverso più decreti in giuntivi - Cassazione, Sez. III, 27 gennaio 2010, n. 1706

Due importanti indicazioni dalla Corte di Cassazione: 1)   non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. In conseguenza del suddetto principio, pertanto, tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improponibili; 2)     dal principio di economia processuale consegue l'ammissibilità di un unico atto di opposizione avverso più decreti ingiuntivi emessi sul ricorso della stessa parte creditrice nei confronti della stessa parte debitrice.

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