Durante il preavviso è inefficace il licenziamento per giusta causa - Per il datore di lavoro, resta fermo l'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva di mancato preavviso - Cass. 4 novembre 2010 n. 22443

Il caso in esame.

Un direttore generale viene licenziato per giustificato motivo oggettivo, derivato da motivi di riorganizzazione aziendale che prevedono il venir meno della sua posizione.

Dopo un paio di mese, a seguito della contestazione di alcuni addebiti, viene comunicato al dipendente che il licenziamento per giustificato motivo è stato convertito in licenziamento per giusta causa, con conseguenti effetti sull’indennità sostitutiva del preavviso ed ogni altro istituto di legge e contratto.

Ovviamente, in tal modo, il datore di lavoro si ritiene in questo modo libero dall’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso.


Il lavoratore dipendente ricorre ritenendo il licenziamento inefficace perché disposto quando il rapporto di lavoro era già cessato, a seguito del precedente licenziamento per giustificato motivo.

Il datore di lavoro, perduti i primi due gradi di giudizio, ricorre in Corte di Cassazione contro queste decisioni, fondato sui seguenti due motivi: - 1) la tesi dell’automatica risoluzione del rapporto di lavoro contrasta con la natura reale del preavviso e solo l’accordo delle parti, che in questo caso non c’è stato, può determinare l’estinzione prima del completo decorso del periodo di preavviso; 2) sussiste la violazione dell’art. 2118 del codice civile, avendo i giudici erroneamente mal interpretato l’art. 21 del CCNL per i direttori amministrativi, il quale prevede, in caso di licenziamento per giustificato motivo, il pagamento di un’indennità in cifra fissa, comprensiva del preavviso, desumendo così l’estinzione immediata del rapporto (interpretazione che contrasterebbe, sempre secondo il datore di lavoro, con quanto previsto dalla predetta disposizione civilistica che non consente al datore di estinguere immediatamente il rapporto corrispondendo l’indennità sostitutiva del preavviso, salvo accordo delle parti)

 

La Suprema Corte, con la sentenza in esame, 4 novembre 2010 n. 22443, non accoglie il ricorso ritenendo che il preavviso ha natura obbligatoria e non reale sulla scorta di precedenti decisioni, e precisamente:

- Cass. n.11740/2007, secondo cui, nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, il preavviso ha efficacia obbligatoria e non reale, con la conseguenza che, nel caso in cui una delle due parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l’unico obbligo – per la parte recedente – di corrispondere l’indennità sostitutiva;

- Cass. n. 21216/2009, in base alla quale l’efficacia obbligatoria del preavviso, implicando l’estinzione immediata del rapporto con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva, comporta che tale indennità non rientra nella base di calcolo delle mensilità supplementari, delle ferie e del TFR spettante al lavoratore dimissionario, non riferendosi ad un periodo lavorato dal dipendente;

- Cass. n. 13959/2009, secondo cui il recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con esonero per il lavoratore dalla relativa prestazione, determina l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti giuridici, con la conseguenza che il periodo di preavviso non lavorato non può essere computato ai fini del raggiungimento del requisito dei due anni di iscrizione all’AGO contro la disoccupazione involontaria per la corresponsione dell’indennità ordinaria di disoccupazione.

Infine la sentenza in esame, assodata l’efficacia obbligatoria del preavviso, precisa:

- che il primo licenziamento ha comportato l’estinzione del rapporto, essendo soggetto all’art. 21 del C.C.N.L. per i direttori amministrativi, che prevede l’obbligo di corresponsione di un’indennità in cifra fissa comprensiva dell’indennità sostitutiva del preavviso;

- che, pertanto, il successivo nuovo licenziamento è da considerarsi un atto privo di efficacia, non idoneo ad incidere su un rapporto ormai esaurito;

- che, infine, la previsione del citato art. 21 non collide con il disposto dell’art. 2118 del codice civile, che consente di estinguere con effetto immediato il rapporto, corrispondendo l’indennità di mancato preavviso.

 

 

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