E' ammissibile la prova documentale prodotta dall'imprenditore, contumace in I^ grado, in sede di reclamo innanzi la Corte di appello per l'accertamento della sussistenza dei requisiti di fallibilità - Cass. 5 novembre 2010 n. 22546

Cass. n. 22546 del 5 novembre 2010

 

L’art. 18, comma 2, n.4 l. fall. prevede che il reclamo contro la sentenza di fallimento si propone con ricorso che, tra l’altro, deve contenere <>.

Il successivo comma 10 della disposizione citata dispone che <>.

Con una recente pronuncia la Corte costituzionale 8sent. 1.7.2009 n.189) ha ribadito, in tema di dichiarazione di fallimento e di onere della prova nel procedimento dichiarativo, che, pur dopo la riforma del 2006 e dopo il d.lgs. correttivo del 2007, <  in  <> e quindi  non soltanto sulla base delle allegazioni probatorie del debitore>>.

Il Giudice delle leggi, poi, ha escluso che la vigente disciplina attribuisca <>.

Principi che vanno coordinati con il ricordato potere ufficioso della Corte di Appello in tema di istruzione  probatoria.

Pertanto è alla disciplina speciale dettata dall’art. 18 l. fall. –innanzi sintetizzata- che occorre fare riferimento piuttosto che agli artt. 342 e 345 c.p.c.

Da quanto precede, discende che Il debitore che impugna la sentenza dichiarativa del proprio fallimento con il mezzo del reclamo, introdotto dal d.lgs. n. 169 del 2007 in sostituzione dell’appello, non subisce alcuna preclusione, quanto ai fatti che intende provare, in ragione della mancata costituzione avanti al tribunale e se pure non vi ha svolto alcuna difesa, essendo dunque, anche per la prima volta avanti alla corte d’appello, ammissibile eccepire e provare i fatti impeditivi del proprio fallimento, ex art. 1, comma 2, legge fall., realizzandosi in tale sede l’effetto devolutivo pieno del reclamo.

 

 

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