E' applicabile la disciplina sulle clausole vessatorie al contratto tra due imprenditori? - Cass. 13 maggio 2010 n°11594

 

Un albergatore, volendo pubblicizzare la propria attività, chiede alla Seat Pagine Gialle l’inserimento negli elenchi da essa gestiti.
Per un banale errore della Seat, il prefisso telefonico di un albergatore è statio pubblicato in modo errato causando, all’inserzionista, i danni facilmente immaginabili.
L’albergatore avanza una richiesta di risarcimento danni pari a £. 150.000.000 di vecchie lire.
La Seat si dichiara disposta a rimborsare solo £. 5.000.000 di lire, opponendo a sua  difesa una clausola del contratto che limita il diritto al risarcimento dell’inserzionista. prevedendo in suo favore esclusivamente la ripetizione gratuita della pubblicità.
L’albergatore, respingendo la tesi della Seat, eccepisce la nullità della clausola in questione in quanto, a suo avviso vessatoria.
Tribunale e Corte di Appello danno ragione alla Seat, ritenendo inapplicabile, alla fattispecie la normativa in materia di tutela del consumatore in quanto il contratto era intervenuto tra due soggetti che rivestivano entrambi la medesima qualifica di “imprenditore”.
L’albergatore ricorre allora in Cassazione e la Corte valuta la questione sotto un duplice aspetto:
1) giustamente il giudice di merito ha ritenuto inapplicabile, al caso in esame, la disciplina dettata dagli art. 1469 e segg. cc., poi trasfusa nel D.Lgs 206/2005 (c.d. “codice del consumo”), applicabile, notoriamente, solo ai rapporti contrattuali intercorrenti tra un “imprenditore” ed un “consumatore” e non a quelli tra due soggetti che rivestono entrambi la qualifica di “imprenditore”;
2) tuttavia il giudice di secondo grado ha omesso di valutare la vessatorietà della clausola in discussione, da ritenersi inefficace nell’ipotesi in cui fosse stata carente della doppia sottoscrizione.
Sulla base di tali presupposti, la Cassazione, con la sentenza 13 maggio 2010 n°11594, ha chiesto al giudice del rinvio di valutare, ai sensi dell’art. 1341 cc., l’eventuale portata vessatoria della clausola in esame e se la stessa risulti validamente sottoscritta.
Ovviamente, se la clausola dovesse essere considerata vessatoria e dovesse mancare la doppia accettazione, l’albergatore probabilmente l’avrà vinta.
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