E' diritto di ogni condomino, in assenza di patti convenzionali contrari, istallare una canna fumaria in aderenza al muro condominiale - Tribunale Milano Sezione, 13^ Civile, sentenza 21 ottobre 2010 n. 11941
Questi, in sintesi, i principi esposti da una recente pronuncia del Tribunale di Milano, sentenza 21 ottobre 2010, n. 11941:
- nel condominio, i muri, parti comuni dell'edificio ai sensi dell’art. 1117 c.c., assolvono ad una duplice funzione: - da un lato, delimitano i locali prospicienti di proprietà esclusiva; - dall'altro, consentono il miglior godimento della proprietà esclusiva, anche se del caso mediante applicazione di una canna fumaria;
- costituisce diritto di ciascun condomino quello di utilizzare la cosa comune non solo secondo la sua normale destinazione ma anche secondo modalità particolari e peculiari rispetto all'uso fattone da parte degli altri, con l'unico limite, oggettivo, dell'inammissibilità di un cambiamento di destinazione;
- integra, in particolare, innovazione, ed è soggetta alla disciplina dettata dall'art. 1120 c.c., la modificazione del bene comune che, lungi dall'atteggiarsi quale mero utilizzo, seppur più intenso e particolare, dello stesso, alteri l'entità materiale del bene determinandone la trasformazione o, anche, una modificazione della sua destinazione (Le opere innovative eseguite, cioè, debbono determinare una nuova consistenza materiale del bene oppure che lo stesso sia utilizzato a fini diversi da quelli cui era destinato prima dell'esecuzione delle stesse).
Ciò premesso, l'assemblea condominiale, con delibera presa a maggioranza dei partecipanti, ha soltanto il potere di predeterminare le forme di disciplina dell'uso del muro, ma non può disporne la sottrazione all'uso ed al godimento anche di uno solo dei condomini; in considerazione del fatto che la finalità dei muri non è solo quella di limitare i locali prospicienti di proprietà esclusiva ma anche quella di consentire il miglior godimento della stessa; e, quindi, l'applicazione di una canna fumaria, risultando riconducibile a detto ultimo scopo, non determina alcun cambio di destinazione del bene, e deve quindi essere ritenuta inammissibile solo ove sussistano espliciti vincoli convenzionali contrari (ovvero accettati all'atto dell'acquisto dell'immobile o assunti esplicitamente in seguito).
Conseguentemente in difetto di prova dell'esistenza di vincoli convenzionali o accordi tra le parti, si deve ritener che il singolo condomino, può disporre della cosa senza ledere l'uguale uso degli altri, e quindi può legittimamente installare una canna fumaria in aderenza al muro perimetrale, non integrandosi, in questo, alcun pregiudizio al diritto di pari uso facente capo agli altri partecipanti alla comunione condominale.
L'assemblea condominiale, quindi, con delibera presa a maggioranza e non all'unanimità può, soltanto, predeterminare le forme di disciplina dell'uso del muro, ma non disporne la sottrazione all'uso neanche di uno solo dei condomini, anche se si tratta, come detto, di uso intenso.
Nota bene:
- nel regime
- Conseguentemente il Tribunale ha rigettato la domanda promossa da alcuni condomini al fine di ottenere la declaratoria di nullità della delibera con la quale l'assemblea condominiale aveva autorizzato l'installazione da parte di un condomino di una canna fumaria in aderenza al muro condominiale della facciata dell'edificio.
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