E' nulla la delibera dell'assemblea condominiale che ratifichi una spesa assolutamente priva di inerenza alla gestione condominiale - Cassazione 10 agosto 2009, n. 18192

 

 Deve considerarsi nulla la delibera dell'assemblea di condominio che ratifichi una spesa assolutamente priva di inerenza alla gestione condominiale, non rilevando in senso contrario che l'importo della stessa sia modesto in rapporto all'elevato numero dei condomini e alla entità complessiva del rendiconto. Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, gli attori, sin dall'atto di citazione, avevano indicato, tra le ragioni di nullità della delibera, il fatto che questa avesse addebitato ai condomini le spese del telefono privato dell'amministratore nonché le spese di una licenza di software acquistata in proprio da quest'ultimo.

Nota bene: mentre l’art. 1134 c.c. consente il rimborso al condomino delle spese sostenute senza autorizzazione soltanto in caso di urgenza - l’art. 1135 cc non contiene analogo divieto di rimborso delle spese non urgenti sostenute dall’amministratore nell’interesse comune. Conseguentemente l’assemblea di condominio può ratificare le spese ordinarie e straordinarie effettuate dall’amministratore senza preventiva autorizzazione, anche se prive dei connotati di indifferibilità ed urgenza (purché esse non siano voluttuarie o gravose).

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