E' valida la locazione della casa familiare effettuata dalla ex moglie divorziata, assegnataria della predetta abitazione? Tribunale Lecco 17 maggio 2011

Secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione (Cass. n.12976/2010) chiunque risulti detentore di un bene, salvo che il corrispondente stato di fatto non sia sorto abusivamente, ha facoltà di concederlo in godimento a terzi.

Conseguentemente, secondo il Tribunale di Lecco, sentenza 17 maggio 2011, l'ex moglie divorziata, assegnataria della casa coniugale, ben poteva locare detto appartamento a terzi, fatto salvo ovviamente il diritto dell'ex marito, proprietario della casa, ad ottenere, in forza della condotta della moglie, la revoca dell’assegnazione.

Tuttavia alla validità del contratto di locazione non corrisponde l’opponibilità dello stesso al proprietario, stante l’inapplicabilità, a detta di quel Giudice, dell’art. 1606 c.c. per le seguenti ragioni: - la norma stabilisce che, nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo, le locazioni da lui concluse, aventi data certa, sono mantenute, purché siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio; - l’art. 1606 c.c., secondo il Tribunale di Lecco, trova applicazione solo nel caso in cui il locatore risulti titolare di un diritto reale, successivamente venuto meno, con efficacia retroattiva e non, come in nel caso in esame, di un diritto di credito, sorto a seguito del provvedimento di assegnazione; - - conseguentemente, “venuta meno l’assegnazione dell’immobile, anche i conduttori devono cedere di fronte al potiore diritto del proprietario” e quindi sono tenuti a rilasciare l’abitazione (cosa che, a quanto riportato nella pronuncia, avevano provveduto a fare spontaneamente nel corso di causa) e pagare l’indennizzo per il godimento privo di titolo.

Conseguentemente il Tribunale, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità e con criteri di equità: - riconosce ai conduttori il diritto di essere manlevati dalla ex moglie per le conseguenze pregiudizievoli sorte a seguito del suo comportamento, ossia dall’avere, addirittura con dolo, posto in essere un contratto di locazione non opponibile al marito, esponendo i conduttori al rischio, poi verificatosi, di perdita dell'abitazione; - dispone la condanna dell'ex moglie a rimborsare ai conduttori quanto questi ultimi avrebbero dovuto corrispondere al marito.

 

 

 

 

per leggere il testo della sentenza

 

 

 


Precedenti:

- la Cassazione, con sentenza n.23086/2004 afferma che per assumere la qualità di locatore non è necessario avere un diritto reale sulla cosa, essendo sufficiente che il locatore ne abbia la disponibilità, la quale, tuttavia, deve essere giuridica e non di mero fatto, cioè deve avere la sua genesi in un rapporto o titolo giuridico atto a giustificare il potere del locatore di trasferire al conduttore la detenzione ed il godimento del bene;

- la Cassazione, con sentenza n. 399/1982, riconosce la facoltà anche al promissario acquirente di un immobile, titolare quindi di un diritto di credito, di concederlo in locazione, precisando che qualora si fosse estinto il diritto ad acquistare l’immobile, e ciò con effetto retroattivo, per il caso ad esempio della risoluzione del preliminare, le locazioni concluse dal promissario ed aventi data certa sono mantenute, purché siano fatte senza frode e non eccedano il triennio trovando applicazione, anche in tale situazione, il disposto di cui all'art. 1606 c.c.

 

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