In quali casi è valido l'accordo di esonero di un amministratore da ogni responsabilità per gli atti compiuti nell'espletamento dell'attività gestoria, anche in danno della società controllata - Cass. 8 ottobre 2010 n°20884

Un soggetto riveste la carica di amministratore e di direttore generale in una società per azioni e di presidente del consiglio di amministratore un una seconda  società per azioni, controllata dalla prima.

Al momento della cessazione del suo rapporto di lavoro sottoscrivere un accordo con la prima società, fondato su due documenti: un “termination agreement”, in lingua inglese, ed un successivo verbale di conciliazione, in lingua italiana, sottoscritto in presenza dei rappresentanti sindacali.

Tra i due documenti vi sono tuttavia delle differenze:  nel primo documento si utilizza l’espressione “releases Mr … from “any responsability” deriving from his office...”, che sembra comportare esonaro da responsabilità, ma non una manleva per le conseguenze di eventuali responsabilità nei confronti di terzi (così come sarebbe stato se si fosse utilizzato il verbo “indemnify”); nel documento successivo (un verbale di conciliazione in sede sindacale) viene definito ogni rapporto economico dell'amministratore anche con la società controllata, del cui organo gestorio egli aveva fatto parte (..“la società dichiara di tenere “manlevato e indenne” l’ing... da qualsiasi responsabilità correlata alle sue cariche”).

La seconda  società per azioni promuove un’azione di  responsabilità in danno del soggetto e ne ottiene la condanna al risarcimento dei danni procurati.

Il soggetto cerca di rivalersi nei confronti della prima società per azioni proprio in virtù dell’accordo di cui sopra.

Tuttavia i giudici del merito rigettano la richiesta, in quanto, a loro avviso: da un lato deve privilegiarsi il tenore letterale del primo documento e deve ritenersi la diversa successiva formulazione una mera “imprecisione”; dall’altro, deve ritenersi che, qualora pure si fosse potuto ravvisare l’esistenza del contestato patto di manleva, tale patto sarebbe risultato invalido per mancanza di determinatezza, non essendo riferito a singole e specifiche condotte (conclusione, questa, espressa dal giudice di primo grado e ribadita in appello nonostante la dichiarazione di inammissibilità della censura per eccessiva genericità).

La Corte di Cassazione, con la sentenza 8 ottobre 2010 n°20884 in esame, ribalta l'orientamento espresso dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano, ritenendo:

-         quanto al primo aspetto, reputa lacunosa la motivazione della Corte di Appello, non essendosi chiesto il Giudice di secondo grado se l’esonero di responsabilità - oggetto del dell’accordo in questione - implicasse la mera rinuncia all’azione di cui all’art. 2395 c.c. (della prima società quale socio della seconda) ovvero se sottintendesse anche un più ampio obbligo a tenere indenne l’ex amministratore dal rischio di un’azione sociale di responsabilità da parte della seconda s.pa. (lacuna che risultava aggravata dal modo in cui si era esaminato il rapporto tra i documenti). In altri termini: il “termination agreement” già prevedeva la stesura del successivo accordo (circostanza che evidenziava il legame storico tra i due documenti); non si spiega, quindi, perché l’imprecisione si attribuiva al secondo documento e non al primo, essendo certamente più plausibile che nella stesura finale le parti avessero inteso correggere l’iniziale imprecisione;

-         quanto al secondo profilo, la Corte di legittimità osserva come le sintetiche ragioni di censura espresse nell’atto di appello in ordine alla statuizione del giudice di primo grado non potevano reputarsi così generiche da risultare inammissibili. In particolare, l’indicazione della clausola contrattuale volta ad esonerare il soggetto da ogni conseguenza patrimoniale dannosa doveva reputarsi sufficiente per affrontare la questione della nullità o meno dell’accordo per indeterminatezza dell’oggetto. Non vi era, quindi, ragione alcuna per reputare generico il motivo di gravame e non provvedere sullo stesso.

Rispetto a ciò è irrilevante il fatto che la Corte d’Appello abbia comunque afffermato di condividere la valutazione di invalidità espressa dal Tribunale, dato che la pronuncia di inammissibilità della domanda, comporta la carenza del potere di esaminare la causa nel merito (rimasta impregiudicata e sulla quale si dovrà pronunciare il giudice del rinvio).

In altri termini: la pronuncia in commento, pur lasciando aperto il quesito in ordine alla validità del patto di manleva in forza del quale la società controllante si è impegnata a tenere indenne l'ex amministratore dalle conseguenze della sua responsabilità verso la controllata e rimettendo alla Corte d'Appello la decisione sul punto (che era stata omessa dalla sentenza impugnata in ragione della pretesa inammissibilità per genericità del relativo motivo di appello), mostra di ritenere astrattamente lecita una pattuizione di tale tenore, a condizione che l'oggetto del patto possa ritenersi sufficientemente determinato.

Nel caso in esame si è in presenza di una rinuncia ex post all'azione di responsabilità, inserita in una più ampia transazione con cui l'ex amministratore regolava i propri rapporti con entrambe le società (controllante e controllata) del cui organo gestorio egli aveva fatto parte. Alla luce del contenuto dell'accordo intercorso tra la società e l'ex amministratore riportato nella sentenza parrebbe invero che la pattuizione in esame non possa essere ritenuta affetta da nullità, sottintendendo l'impegno della società controllante a tenere indenne l'ex amministratore dal rischio di un'azione sociale di responsabilità da parte della controllata in relazione alla pregressa attività gestoria posta in essere: attività questa ben conosciuta dalla società contraente.

Sarà interessante verificare quale decisione verrà poi assunta dai Giudici del rinvio: validità o nullità della pattuizione in esame, per indeterminatezza dell'oggetto?

Nota bene: l’art. 2434 c.c. statuisce che non può essere fatta implicita rinuncia all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, ma non specifica se in altri casi questa rinuncia possa essere validamente compiuta ed essere pertanto vincolante per la società, mentre l’art. 2439 c.c. richiede che l’argomento sia oggetto di deliberazione assembleare. 

 

 

 

 

La giurisprudenza l’art. 2434 c.c.interpreta in modo restrittivo, non ammettendo che si possa rinunciare all'azione di responsabilità nella delibera con cui si approva il bilancio e si dichiara di approvare o ratificare l'operato degli amministratori, esonerandoli da ogni responsabilità, ove non sussista una specifica indicazione all'ordine del giorno. Risultano infatti generalmente avversate dalla giurisprudenza le delibere generiche di manleva e/o di esonero, ritenute contrarie a norme poste nell'interesse della collettività e pertanto inderogabili.

Si precisa che la rinuncia all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori deve essere contenuta in una deliberazione espressa dell'assemblea, avente un contenuto determinato ed un riferimento specifico a fatti od atti di gestione fonte di responsabilità per gli amministratori, sui quali deve essere fornita adeguata informazione ed illustrazione ai soci, non potendosi desumere la volontà dei soci di sollevare gli amministratori dalle proprie responsabilità per fatti concludenti.

Per quanto attiene poi la transazione relativa alla responsabilità dell'amministratore uscente, la Corte di Cassazione ha, più volte. ritenuto nulla la pattuizione sottoscritta dal nuovo amministratore senza la preventiva ed espressa autorizzazione assembleare.

In alcune pronunce di merito si è poi affermata la nullità dell'obbligazione con cui la società si era impegnata a sollevare un amministratore da ogni responsabilità per le operazioni compiute nell'espletamento delle funzioni di amministratore di altra società partecipata, ed ad assumersi l'onere delle eventuali sanzioni economiche, delle spese e dei danni che l'amministratore avesse dovuto sopportare a qualsiasi titolo in relazione alla menzionata carica.

Al fine di attribuire efficacia liberatoria e di rinuncia all'azione di responsabilità occorrerebbe infatti, secondo tale orientamento, la specifica e concreta determinazione degli episodi di amministrazione integranti mala gestio, non essendo pertanto possibile una rinuncia anteriore all'emersione degli illeciti.

  clicca qui per leggere il testo integrale della sentenza

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