Equa riparazione da irragionevole durata dei processi - modifiche alla l. 89/2001 (c.d. legge Pinto)

DURATA DEL PROCESSO

Vengono definiti, all’art. 2 l. 89/2001, i termini ragionevoli del giudizio come segue: 3 anni per il primo grado;     2 anni per il secondo grado;  1 anno per il giudizio di legittimità. Per il giudizio di esecuzione il termine ragionevole è fissato in 3 anni, mentre, per la procedura concorsuale, il termine è di 6 anni.

In ogni caso il termine ragionevole si riterrà rispettato nel caso in cui il giudizio venga definito in maniera irrevocabile nel termine di 6 anni.

Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa.

L’art. 2, come novellato, elenca espressamente alcune ipotesi in cui le diposizioni inerenti i nuovi termini non trovano applicazione.

IMPORTI FISSI PER L’INDENNIZZO

L’art. 2-bis  l. 89/2001 determina un indennizzo tra i 500 euro ed i 1.500 euro per ogni anno o frazione di anno (superiore a 6 mesi), che ecceda il termine ragionevole di durata del processo, ed elenca gli elementi sulla base dei quali deve essere determinato l’ammontare dell’indennizzo.

PIÙ AGILE LA PROCEDURA

Art. 3 l. 89/2001 - decide un giudice monocratico di Corte d’appello con una procedura modellata su quella del decreto ingiuntivo.

il ricorso va proposto al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice competente, ai sensi dell’articolo 11 c.p.p., a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto, relativamente ai gradi di merito, il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata. Si applica l’articolo 125 c.p.c..

Il ricorso si propone nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, nei confronti del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze.

Insieme al ricorso la parte istante deve depositare copia autentica degli atti che seguono: a) l’atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata; b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice;c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.

Sulla domanda di equa riparazione provvede il Presidente della Corte d’Appello o un giudice a tal fine designato, con decreto motivato, da emettere nel termine di 30 gg dal deposito del ricorso. L’erogazione degli indennizzi avviene nei limiti delle risorse disponibili.

LA DOMANDA ENTRO SEI MESI LA SENTENZA DEFINITIVA

L’art. 4 l. 89/2001  (“Termini e condizioni di procedibilità”) prevede che la domanda di riparazione possa essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, esclusivamente entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.

COMUNICAZIONI

L’art. 5 l. 89/2001 (“Notificazioni e comunicazioni”) dispone che il ricorso ed il decreto di accoglimento della domanda devono essere: - notificati alla parte nei cui confronti la stessa è proposta; - comunicati alla Corte dei Conti ed ai titolari dell’azione disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati.

Qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria, il decreto diventa inefficace e la domanda non può più essere proposta.

OPPOSIZIONE

L’art. 5-ter l. 89/2001  consente di impugnare il decreto, immediatamente esecutivo  (che si è pronunciato sulla domanda di equa riparazione), con ricorso, nel termine perentorio di 30 gg dalla comunicazione del provvedimento, ovvero dalla sua notificazione. La Corte d’Appello provvede in camera di consiglio entro 4 mesi dal deposito del ricorso, con decreto impugnabile per cassazione. Del collegio giudicante non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento oggetto di impugnazione. Il collegio, se sussistono gravi motivi, può sospendere l’efficacia esecutiva del decreto opposto.

SANZIONI PROCESSUALI

L’art. 5-quater l. 89/2001  commina un’ammenda non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 10.000 a carico del ricorrente, qualora la domanda per equa riparazione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

NESSUN INDENNIZZO SE IL PROVVEDIMENTO CORRISPONDA  ALLA PROPOSTA DI MEDIAZIONE

La parte si vedrà esclusa dalla possibilità di ottenere l’equa riparazione ai sensi della L. 89/2001 nel caso in cui il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta di mediazione.

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