Fa fede il domicilio dell'avvocato che risulta dal sito internet del Consiglio dell'Ordine

 

 

È valido il ricorso notificato al difensore nel domicilio che risulta dal sito internet del Consiglio dell’Ordine anche se, di fatto, non è quello reale.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, considerando rituale una notificazione fatta nel domicilio (errato) indicato da due avvocati di Genova sul sito internet del Consiglio dell’ordine.
E ciò perchè, secondo la Corte "in tema di contenzioso,  il senso della discordanza fra il domicilio del difensore risultante dalla sentenza o comunque dagli atti e quello in cui sia stata effettuata la notificazione può essere superato attraverso un potere di riscontro dell'effettivo domicilio del difensore, che, giustificato dalla sussistenza di poteri di rilevazione d'ufficio immanente al controllo della ritualità della notificazione e dalla possibilità che essi si esercitino da parte della Corte attraverso fonti di conoscenza degli elementi rilevanti di carattere ufficiale".

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