Forma dell'opposizione a decreto ingiuntivo in tema di onorari di avvocato: citazione o ricorso? Quale conseguenze in ordine alla tempestività dell'opposizione? Cass. II^ Sezione Ordinanza 30 marzo 2012 n. 5149

La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria 30 marzo 2012n. 5149 ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di particolare importanza relativa alla forma che debba rivestire l’atto introduttivo del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di onorari di avvocato, allorché quest’ultimo si sia avvalso dell’ordinario procedimento per ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c., nonché se, nel caso in cui si ritenga che l’opposizione debba proporsi con citazione e sia stata invece proposta con ricorso, per la tempestività della opposizione debba farsi riferimento alla data di deposito od a quella di notificazione del ricorso.

 

Cassazione, Sezione Seconda Civile

Ordinanza interlocutoria n. 5149 del 30 marzo 2012

… omissis …

1.1. La censura pone all’esame di questa Corte una questione di carattere generale e cioè se in tema di onorari di avvocato, allorquando il difensore si sia avvalso dell’ordinario procedimento di ingiunzione ex art. 633 e seguenti cod. proc. civ., l’opposizione debba essere proposta con citazione o con ricorso. Si pone, inoltre, in correlazione con tale questione, la necessità di stabilire se, ove debba proporsi, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, con citazione e lo sia stata invece con ricorso, per la tempestività dell’opposizione debba farsi riferimento alla data della notifica del ricorso o a quella del deposito.

1.2. In proposito, va rilevato che questa Corte, nella sentenza delle Sezioni Unite 22 febbraio 2010, n. 9530, ha affermato il principio secondo il quale: “nel caso sia stato emesso decreto ingiuntivo per i compensi professionali di avvocato, ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942, al giudizio di opposizione si applica l’art. 30 della stessa legge, ma per quanto non previsto da tale disposizione speciale il processo deve intendersi regolato dalle norme del codice del codice di rito sull’ordinario giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”, nulla di specifico affermandosi in ordine al tipo di atto introduttivo del giudizio di opposizione. Specificamente al riguardo, invece, si è espressa la sentenza di questa seconda sezione 16 febbraio 1999, n. 1283, la quale ha ritenuto che “In tema di liquidazione degli onorari di avvocato nei confronti del proprio cliente, il professionista può scegliere tra il rito speciale previsto dagli artt. 28, 29 e 30 della legge n. 794 del 1942 e quello monitorio per ingiunzione. Qualora egli opti per il secondo, e la domanda venga accolta, il debitore che intenda proporre opposizione deve farlo mediante atto di citazione, e non mediante ricorso. Tuttavia, per il principio della conservazione degli atti processuali nulli, di cui all’art. 156 cod. proc. civ., la eventuale adozione della forma del ricorso in luogo di quella della citazione non determina la nullità della opposizione quando, con la regolare instaurazione del contraddittorio, sia stato raggiunto lo scopo dell’atto”. Principio, quest’ultimo, raccordantesi in materia di impugnazioni, con quello secondo il quale “qualora l’appello a sentenza pronunciata in esito ad un giudizio celebrato con rito ordinario venga proposto con la forma prescritta per l’appello alle sentenze pronunciate in esito a giudizio camerale, il deposito del ricorso, pur se tempestivo, non è idoneo alla costituzione di un valido rapporto processuale, il quale richiede che l’atto recettizio di impugnazione venga portato a conoscenza della parte entro il termine perentorio stabilito dall’art. 325 o dall’art. 327 c.p.c. , nella forma legale della notificazione e nel luogo indicato dall’art. 330 c.p.c., sicchè l’eventuale sanatoria di tale atto nullo è ammissibile soltanto a condizione che non si sia verificata medio tempore alcuna decadenza – quale, appunto, quella conseguente all’inosservanza del termine perentorio entro il quale deve avvenire la ricezione dell’atto – che abbia determinato il passaggio in giudicato della sentenza e, quindi, l’inammissibilità dell’appello” (da ultimo Cass. 25 febbraio 2009, n. 4498; 11 settembre 2008, n. 23412). Giurisprudenza alla quale è inversamente correlata quella, largamente consolidata, secondo la quale nei casi in cui l’appello va proposto con ricorso, la perfezione dell’appello si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria, che deve avvenire nel termine di legge, cosicchè è inammissibile ove sia proposto con citazione notificata ma non depositata entro il termine (ex multis Cass. 13 ottobre 2011, n. 21161; 22 aprile 2010, n. 9530; 10 agosto 2007, n. 17645; 22 luglio 2004, n. 13660; 20 luglio 2004, n. 13422; 26 ottobre 2000, n. 14100).

1.2 Di recente, per altro, le Sezioni Unite di questa Corte, sullo specifico tema delle impugnazioni delle delibere dell’assemblea condominiale, ponendosi l’interrogativo se la domanda di annullamento di delibera condominiale proposta impropriamente con ricorso, anziché con citazione, possa essere ritenuta valida e se, sia sufficiente che entro il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 1137 cod. civ. l’atto sia stato presentato al Giudice e non anche notificato, hanno risposto affermativamente ad entrambi i quesiti posti. Hanno, infatti, espresso il principio secondo il quale sono valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, purchè l’atto risulti depositato in cancelleria entro il termine previsto dall’art. 1137 cod. civ.. Ciò in quanto l’adozione della forma del ricorso non esclude l’idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria e non è necessario estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine prescritto, perché tale ultima estensione non risponderebbe ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre graverebbe l’attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall’ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione.

Trattandosi, tuttavia, di affermazione di principio enunciata in relazione ad una fattispecie, la cui generalizzazione comporta implicazioni che ribalterebbero, in relazione ad un’ampia pluralità di fattispecie, un diverso orientamento giurisdizionale consolidato, rivestendo tale questione, così come quella della forma che deve assumere l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di onorari di avvocato, il carattere di questione di particolare importanza, il collegio ravvisa l’opportunità della rimessione degli atti al primo presidente per un’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

 

 

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