Genitori separati non conviventi - Richiesta documentazione carriera scolastica dei figli

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DIREZIONE DIDATTICA STATALE....

….^ CIRCOLO “….”
VIA ………..N°… 00….ROMA
XXVII ………….
SCUOLA ……STATALE …………
DIRETTORE DIDATTICO DOTT.  …………………………..
 

ISTANZA
EX LEGGE  7 AGOSTO 1990 N° 241


le informazioni si riferiscono, pone il ciascun genitore nella condizione di esercitare il diritto-dovere, co----, nato a ----, cod. fisc. -----, ivi residente in …………………., elettivamente domiciliata in viale delle Milizie n°138 presso lo Studio degli avv.ti Maria Martignetti e Maria Martignetti
Premesso che suo figlio …. (nato a Roma il ,,,,,,) è iscritto alla classe ,,,,,,,,,,,,,,,,,, della Scuola ……………………;
che il Tribunale Civile di Roma, con ordinanza …., ha coaffidato il figlio minore Fabio ad entrambi i genitori (alleg. n°1);
Ritenuto che «ai sensi dell'art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241, il diritto di accesso va riconosciuto anche alla informazioni relative a fatti costitutivi di mera attività interna dell'Amministrazione (TAR Sicilia Catania n. 2031 del 7 novembre 2000) e si configura come autonoma posizione tutelata, finalizzata all'informazione del soggetto interessato, indipendentemente dalla lesione in concreto di una determinata posizione di diritto soggettivo o interesse legittimo, in quanto la nozione di interesse giuridicamente rilevante tutelata dall'art. 22 della legge n. 241 deve essere intesa in senso assai ampio e consente la legittimazione all'accesso a chiunque possa dimostrare che l'informazione o il provvedimento, o il documento amministrativo che la contiene siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti» (TAR Lazio, Latina n. 879 del 19 dicembre 2000);
che la veste di genitore del minore a cui istituzionalmente l’art. 30 della Costituzione attribuisce diritto-dovere di vigilanza sulla sua educazione, sulla istruzione, sulle sue condizioni di vita, e ciò indubbiamente anche attraverso la verifica delle concrete modalità d'inserimento nella scuola frequentata da quest'ultima; diritto che tanto più spetta al genitore con cui il figlio non convive;
che, per le suesposte ragioni univoca giurisprudenza riconosce a ciascun genitore di alunni minori di età il diritto e l’interesse ad accedere, acquisendone copia:
 «a tutti i documenti di valutazione ed  alle schede  analitiche  personali  compilate  sugli alunni  predetti dall'autorità scolastica e di ottenerne copia, al fine di poter giudicare la legittimità delle valutazioni operate dagli insegnati relativamente al grado di maturità ed allo sviluppo culturale in effetti raggiunto dai propri figli» (così in motivazione Consiglio Stato sez. VI, 19 luglio 1994, n. 1243, edito in Cons. Stato 1994,I,1131, alleg. n°3);
e, inoltre «a tutte le informazioni relative alla frequenza del proprio figlio nella scuola riguardanti, ivi comprese il numero ed i motivi delle assenze; diritto non condizionato ad un'eventuale autorizzazione da parte del tribunale, dal momento che la stessa veste di genitore legittima ad esercitare il diritto-dovere di vigilanza sull'educazione, sull'istruzione e sulle condizioni di vita del figlio anche attraverso la verifica delle concrete modalità d'inserimento nella scuola dallo stesso frequentata» (così in motivazione T.A.R. Lazio Latina, 09 luglio 2002 , n. 753)
Tutto ciò premesso e ritenuto, …, in qualità di genitore dell’alunno ….
                                                                                   chiede
di avere, per iscritto, il prima possibile informazioni dettagliate relative alla frequenza del proprio figlio nella scuola riguardanti, ivi comprese il numero ed i motivi delle assenze nel corso dell’anno scolastico ….;
di poter esaminare ed estrarre copia il prima possibile: di tutti i documenti di valutazione e delle schede  analitiche personali di suo figlio relative all’anno scolastico …, ivi compreso il libretto delle giustificazioni
Si allega:
Roma li ….
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                      Genitori separati non conviventi - Richiesta documentazione carriera scolastica dei figli
                                                              Nota Ministeriale Prot. n. 7657/A0
                                                                                28/12/2005
 
Nota Ministeriale Prot. n. 7657/A0
Dipartimento per l'istruzione
Direzione generale per lo studente
Prot. n. 7657/A0
Roma, 20 dicembre 2005
Oggetto: Genitori separati non conviventi - Richiesta documentazione carriera scolastica dei figli.
A seguito del parere di merito del Ministero della Giustizia, relativo alla possibilità per il genitore non affidatario, in situazione di separazione e/o divorzio, di potere esercitare il diritto di seguire il figlio nel percorso scolastico, si invitano le SS. LL. a tener conto di quanto segue.
La potestà attribuita ad entrambi i genitori deve essere esercitata di comune accordo (art. 316 c.c.) o quantomeno concordata nelle linee generali di indirizzo, sulla base delle quali ciascun genitore potrà e dovrà operare anche separatamente. Anche quando l'esercizio della potestà è attribuito ad uno solo dei genitori, in genere il genitore affidatario, le decisioni di maggiore interesse sono adottate da entrambi i coniugi (art. 155 c.c.).
Il coniuge, cui i figli non siano affidati, ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Si può, altresì, affermare che la funzione educativa - di cui peraltro la potestà è mero strumento - deve svolgersi tenendo conto in via primaria della necessità di sviluppo della personalità del figlio, inteso come soggetto di diritti nella sua centralità, anziché delle aspettative e degli interessi personali dei genitori.
E' proprio su tali comportamenti, quando si configurino gravi forme di carenza di assistenza e cura ovvero abuso, che il genitore, affidatario o non affidatario, potrà incorrere nella decadenza della potestà genitoriale su provvedimento del giudice ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c.
Solo in tal caso, a tutela del figlio nei confronti del quale è stata posta in essere la condotta pregiudizievole, il genitore decaduto dalla potestà sarà conseguentemente decaduto da qualunque diritto dovere nei confronti dell'educazione dei figli.
Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a voler favorire l'esercizio del diritto dovere del genitore separato o divorziato non affidatario, (articoli 155 e 317 c.c.), di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di accedere alla documentazione scolastica degli stessi.
Ringraziando per la collaborazione, si resta in attesa di conoscere eventuali situazioni di disagio che possano essere di impedimento, anche parziale, del diritto di conoscenza di cui alla presente nota.
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Moioli

 

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