Gli interessi in favore dell'avvocato decorrono dalla liquidazione del compenso - Corte di Cassazione II^ Sezione, 2 febbraio 2011, n. 2431
Questi i condivisibili principi espressi dalla Corte di Cassazione II^ Sezione,
“Se e' vero che, in tema di liquidazione di diritti ed onorari
Qui di seguito il testo della sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Bo. Ma. As. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza depos. in data 29.04.05 con la quale il Tribunale di Benevento ha liquidato ai sensi della Legge n. 794 del 1942, articolo 28 e ss., il compenso per l'attivita' professionale svolta dalla stessa ricorrente in favore
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i 4 motivi del ricorso, l'esponente contesta: la violazione della Legge n. 794 del 1942, e della tariffa professionale; lamenta l'omessa determinazione degli interessi dovuti per la costituzione in mora
Le doglianze - esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione - sono chiaramente infondate.
L'esponente assume che il credito del professionista "non puo' che trovare tutela nella disciplina generale delle obbligazioni sicche' la parcella quale atto unilaterale ricettizio produce effetti dal giorno della conoscenza di esso da parte del destinatario...." E poiche' in camera di consiglio il Condominio si era detto pronto all'adempimento, ma poi non aveva versato "neppure un acconto....,
Le censure sono infondate. Quanto alla decorrenza degli interessi il tribunale ha ritenuto che da parte dell'assemblea condominiale non vi era stato in realta' alcun riconoscimento del debito nella misura richiesta dal legale. Pertanto poiche' nella fattispecie era sorta controversia sul quantum, gli interessi e il preteso maggior danno da svalutazione monetaria (che nella fattispecie non risulta sia stato oggetto di precedente istanza), restano soggetti alle comune regole di cui all'articolo 1224 c.c., postulando il verificarsi
Peraltro questa S.C. ha precisato al riguardo che... "se e' vero che, in tema di liquidazione di diritti ed onorari
Quanto all'omessa analitica individuazione di ciascuna delle voci (diritti ed onorari) decurtate da parte del tribunale, si rileva che la censura e' generica, in quanto la ricorrente si e' limitata a trascrivere solo le varie parcelle, senza l'indicazione delle specifiche voci decurtate o pretermesse a suo avviso ingiustamente.
Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la determinazione degli onorari
La ricorrente infatti ha l'onere dell'analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che ritiene violate e degli importi considerati, al fine di consentire il controllo in sede di legittimità senza bisogno di procedere alla diretta consultazione degli atti, in quanto l'eventuale violazione delle tariffe professionali integra un'ipotesi di error in iudicando e non in procedendo (Cass. 6864 del 25.5.2000; Cass. n. 15172 del 10.10.2003).
Il tribunale invero ha comunque correttamente motivato le proprie determinazioni (con valutazione peraltro non censurabile in questa sede) ed ha liquidato le somme per l'intero giudizio (sia per la fase cautelare che per quella di merito) richiamando esplicitamente la complessita' della causa, l'attivita' prestata e l'esito del giudizio di merito, "in una con le tariffe vigenti, per cio' che concerne i diritti all'epoca in cui l'attivita' e' stata svolta".
Conclusivamente il ricorso dev'essere rigettato. Nulla per le spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
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