Ha diritto al mantenimento anche il figlio rifiutato dal padre - Cassazione 19 aprile 2010 n°9300
Il padre ha l'obbligo di mantenere il figlio se questi è nato da relazione adulterina e anche se non c'è mai stato un rapporto affettivo tra padre e figlio.
Il giudice, nel dichiarare giudizialmente la paternità, può porre a carico del padre naturale il pagamento di una somma a titolo di mantenimento senza essere neppure vincolato alle richieste della madre. Il giudice, non è vincolato alla domanda della parte, posto che l'art. 277, secondo comma, del codice civile attribuisce al giudice il potere di adottare di ufficio, in ragione dell'interesse superiore del minore, i provvedimenti che ritiene opportuni per il mantenimento del minore stesso
L'interesse del minore è sussistente a prescindere dai rapporti d'affetto che potranno in concreto instaurarsi con il genitore o con la disponibilità di questo ad instaurarli perché l'obiettivo è il miglioramento della situazione in relazione agli obblighi giuridici che nascono per il padre.
Per questo la Corte di cassazione, con la sentenza 19 aprile 2010 n°9300 ha ritenuto obbligatorio per il padre naturale mantenere il figlio nato da una relazione extraconiugale e riconosciuto, alla nascita, solo dalla madre.
pubblica su facebook

