Ha diritto al risarcimento il conduttore moroso che subisce danni alle suppelletili, causa umidità dell'immobile locato - fatto notorio discrezionalmente valutabile dal GIudice - Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 28 settembre 2010, n. 20346

Il caso

Il proprietario di un immobile intimava sfratto per morosità al locatario per essersi autoridotto il canone pattuito e per aver successivamente omesso del tutto  il pagamento dei canoni

Conseguentemente chiedeva la convalida dello sfratto e l’emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni arretrati.

L’intimato non solo si opponeva deducendo che l’immobile locatogli era affetto da umidità, ma negava anche di essersi autoridotto il canone, in quanto aveva dovuto provvedere alla sostituzione della pompa della caldaia.

Il Giudice adito disponeva la trasformazione del rito e pronunciava la risoluzione del contratto per inadempimento dell’inquilino, ordinandogli il rilascio dell’immobile.

Contro tale pronuncia, l’inquilino proponeva appello, accolto dai giudici di seconde cure, i quali disponevano il risarcimento in suo favore.

 

Il locatore ricorreva in cassazione, censurando l’operato della Corte d’Appello, in quanto:

-         avrebbe erroneamente utilizzato la nozione di “comune esperienza” per accertare il nesso di causalità tra la presenza di umidità e danno;

-         ammesso una prova per testimoni “valutativa”, accogliendo come dimostrazione del rapporto eziologico fra condizioni ambientali e danni i meri convincimenti personali dei testi;

-         e, comunque, delle risultanza della prova testimoniale non emergeva né che i danni lamentati erano conseguenza dell’esposizione delle suppellettili all’umidità, né che le stesse fossero state a lungo esposte a tale fenomeno-

 

la Corte di Cassazione, sez. III, con sentenza 28 settembre 2010, n. 20346, respingeva il ricorso osservando che “il ricorso a tale nozione attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito e pertanto l’uso, sia positivo che negativo, del relativo potere non è sindacabile in sede di legittimità. Né il giudice è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la sua determinazione si fonda, essendo invece censurabile l’assunzione, a base della sua decisione, di una inesatta nozione di notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo”.

Nel caso in esame, è nozione di comune esperienza che gli oggetti conservati in un ambiente ricco di umidità vengano a danneggiarsi.

 

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